BASE IMPONIBILE DEL PREGRESSO

LA DOMANDA

In caso di regolarizzazione contributiva di periodi pregressi, prevista da sentenza passata in giudicato, qual è la base imponibile da prendere a riferimento?
(S.C.)

In caso di pronuncia giudiziaria passata in giudicato, il danno risarcibile, nella misura da ricondursi al lucro cessante, avendo natura retributiva, si identifica nell'imponibile assoggettabile a contribuzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 del Dpr 917/1986. In merito alle competenze retributive utili da considerare in sede di regolarizzazione contributiva occorre far riferimento alla retribuzione cosiddetta "virtuale", ovvero all'insieme delle voci stipendiali a carattere fisso e continuativo, con esclusione di quelle strettamente legate all'effettiva presenza.
(Claudio Testuzza)

In caso di regolarizzazione contributiva di periodi pregressi, prevista da sentenza passata in giudicato, qual è la base imponibile da prendere a riferimento?
(S.C.)

In caso di pronuncia giudiziaria passata in giudicato, il danno risarcibile, nella misura da ricondursi al lucro cessante, avendo natura retributiva, si identifica nell'imponibile assoggettabile a contribuzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 del Dpr 917/1986. In merito alle competenze retributive utili da considerare in sede di regolarizzazione contributiva occorre far riferimento alla retribuzione cosiddetta "virtuale", ovvero all'insieme delle voci stipendiali a carattere fisso e continuativo, con esclusione di quelle strettamente legate all'effettiva presenza.
(Claudio Testuzza)

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