OBBLIGHI DI VERSAMENTO DELL'IRAP

LA DOMANDA

Sono un medico professionista, regolarmente in possesso di numero di partita Iva. Per la mia attività, che svolgo presso uno studio privato, non mi avvalgo di alcun dipendente o collaboratore, fatta eccezione per una segretaria part-time. Sono tenuto a pagare l'Irap?
(C.C)

La questione della debenza dell'Irap da parte degli esercenti la professione sanitaria è molto controversa. Nelle pronunce della giurisprudenza chiamata a risolvere le situazioni sottoposte alla sua attenzione si è quasi sempre dato ragione ai contribuenti. In termini generali, si è solitamente stabilito che il medico che abbia un dipendente impegnato in funzioni di mera segreteria non deve versare l'imposta per assenza del presupposto impositivo. In tal senso, fra le altre, si segnala l'Ordinanza della Corte di cassazione 18472/2008, per cui «la presenza di una sola dipendente anche part-time addetta alla porta e alla pulizia dello studio non sembra possa costituire di per sé un elemento tale da concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione» (conformemente anche numerose pronunce delle Commissioni tributarie). Tale conclusione deve senz'altro condividersi, dal momento che tali figure non interferiscono realisticamente con la realizzazione di valore aggiunto. Ciò nonostante, va anche ricordata una recente pronuncia della Corte di cassazione 4923/2013 di segno decisamente contrario, secondo la quale il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale paga l'Irap anche se utilizza una segretaria part-time addetta alla ricezione degli appuntamenti.
(Alberto Santi)

Sono un medico professionista, regolarmente in possesso di numero di partita Iva. Per la mia attività, che svolgo presso uno studio privato, non mi avvalgo di alcun dipendente o collaboratore, fatta eccezione per una segretaria part-time. Sono tenuto a pagare l'Irap?
(C.C)

La questione della debenza dell'Irap da parte degli esercenti la professione sanitaria è molto controversa. Nelle pronunce della giurisprudenza chiamata a risolvere le situazioni sottoposte alla sua attenzione si è quasi sempre dato ragione ai contribuenti. In termini generali, si è solitamente stabilito che il medico che abbia un dipendente impegnato in funzioni di mera segreteria non deve versare l'imposta per assenza del presupposto impositivo. In tal senso, fra le altre, si segnala l'Ordinanza della Corte di cassazione 18472/2008, per cui «la presenza di una sola dipendente anche part-time addetta alla porta e alla pulizia dello studio non sembra possa costituire di per sé un elemento tale da concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione» (conformemente anche numerose pronunce delle Commissioni tributarie). Tale conclusione deve senz'altro condividersi, dal momento che tali figure non interferiscono realisticamente con la realizzazione di valore aggiunto. Ciò nonostante, va anche ricordata una recente pronuncia della Corte di cassazione 4923/2013 di segno decisamente contrario, secondo la quale il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale paga l'Irap anche se utilizza una segretaria part-time addetta alla ricezione degli appuntamenti.
(Alberto Santi)

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