Medicina e Ricerca

TERAPIE SUBINTENSIVE: INDENNITÀ AGLI OSS

LA DOMANDA

La Rsu e gli altri sindacati hanno richiesto ufficialmente all'azienda che nei reparti di terapia subintensiva l'indennità prevista dall'articolo 44 (le vecchie £ 8.000 al giorno) venga riconosciuta e liquidata anche agli Oss in quanto, a loro dire, tali dipendenti sono a tutti gli effetti personale sanitario. Nel fare la richiesta affermano che la decisione è demandata alla contrattazione aziendale, sempreché lo specifico fondo abbia disponibilità. La mia struttura non è affatto convinta che si possa fare, ma la circostanza che il nostro fondo del disagio produce residui è un elemento di debolezza per resistere alla richiesta.
(A.S.)

In effetti l'articolo 44 citato nel quesito stabilisce al comma 9 che «in contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 43, comma 2, punto 2), nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario...». Quindi per la praticabilità dell'operazione è necessario che sussistano congiuntamente due presupposti: il primo è che il fondo preveda disponibilità finanziaria e il secondo che gli "altri" beneficiari appartengano al ruolo sanitario. Evidentemente i sindacati ritengono che l'operatore socio-sanitario appartenga ormai di fatto al personale sanitario e, in tale convinzione, sono supportati dalle scelte del legislatore che utilizza terminologia impropria e ambigua (il "personale sanitario" di cui all'articolo 5 della legge 189/2012). In realtà l'Oss è oggi incardinato nel ruolo tecnico e finché le norme legislative (in particolare l'articolo 1, comma 2, del Dpr 761/1979) e contrattuali non saranno espressamente modificate le situazioni di fatto non valgono nulla. Ritengo che giustificare l'estensione con la sola capienza del fondo sia danno erariale perché qualora le eventuali risorse residue fossero utilizzate per una finalità contraria alla clausola contrattuale il comportamento delle parti negoziali costituirebbe un illecito.
(Stefano Simonetti)

La Rsu e gli altri sindacati hanno richiesto ufficialmente all'azienda che nei reparti di terapia subintensiva l'indennità prevista dall'articolo 44 (le vecchie £ 8.000 al giorno) venga riconosciuta e liquidata anche agli Oss in quanto, a loro dire, tali dipendenti sono a tutti gli effetti personale sanitario. Nel fare la richiesta affermano che la decisione è demandata alla contrattazione aziendale, sempreché lo specifico fondo abbia disponibilità. La mia struttura non è affatto convinta che si possa fare, ma la circostanza che il nostro fondo del disagio produce residui è un elemento di debolezza per resistere alla richiesta.
(A.S.)

In effetti l'articolo 44 citato nel quesito stabilisce al comma 9 che «in contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 43, comma 2, punto 2), nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario...». Quindi per la praticabilità dell'operazione è necessario che sussistano congiuntamente due presupposti: il primo è che il fondo preveda disponibilità finanziaria e il secondo che gli "altri" beneficiari appartengano al ruolo sanitario. Evidentemente i sindacati ritengono che l'operatore socio-sanitario appartenga ormai di fatto al personale sanitario e, in tale convinzione, sono supportati dalle scelte del legislatore che utilizza terminologia impropria e ambigua (il "personale sanitario" di cui all'articolo 5 della legge 189/2012). In realtà l'Oss è oggi incardinato nel ruolo tecnico e finché le norme legislative (in particolare l'articolo 1, comma 2, del Dpr 761/1979) e contrattuali non saranno espressamente modificate le situazioni di fatto non valgono nulla. Ritengo che giustificare l'estensione con la sola capienza del fondo sia danno erariale perché qualora le eventuali risorse residue fossero utilizzate per una finalità contraria alla clausola contrattuale il comportamento delle parti negoziali costituirebbe un illecito.
(Stefano Simonetti)

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