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PAUSA PRANZO E DEBITO ORARIO

LA DOMANDA

Presso lo scrivente presidio sia il personale medico sia quello non medico chiede sempre più spesso la decurtazione dal proprio debito orario giornaliero del tempo conteggiato automaticamente dall'amministrazione del personale per la pausa pranzo. Tale richiesta viene motivata dal personale dipendente con la volontà di rinunciare a tale diritto sostenendo di trovarsi nell' impossibilità di beneficiarne per esigenze di servizio. Siamo obbligati ad accogliere simili richieste?
(U.P.)

Tralasciando ogni considerazione sulla prassi adottata dalla struttura di decurtare automaticamente un certo lasso di tempo per la pausa pranzo (soprattutto ove ciò non sia stato pattuito con i sindacati) si ritiene, invece, legittima - sebbene previo esame con le OO.SS. - l'articolazione di un turno di lavoro che preveda, al suo interno, una pausa non retribuita, restando del tutto indifferente l'uso che di essa faccia il dipendente, che pertanto non potrà pretenderne la soppressione per un suo eventuale disinteresse alla fruizione. Del resto, tale pausa - in ipotesi di turno di lavoro superiore alle 6 ore continuative - si pone come obbligo di legge ex Dlgs 66/2003.
(Giovanni Costantino - Studio Costantino)

Presso lo scrivente presidio sia il personale medico sia quello non medico chiede sempre più spesso la decurtazione dal proprio debito orario giornaliero del tempo conteggiato automaticamente dall'amministrazione del personale per la pausa pranzo. Tale richiesta viene motivata dal personale dipendente con la volontà di rinunciare a tale diritto sostenendo di trovarsi nell' impossibilità di beneficiarne per esigenze di servizio. Siamo obbligati ad accogliere simili richieste?
(U.P.)

Tralasciando ogni considerazione sulla prassi adottata dalla struttura di decurtare automaticamente un certo lasso di tempo per la pausa pranzo (soprattutto ove ciò non sia stato pattuito con i sindacati) si ritiene, invece, legittima - sebbene previo esame con le OO.SS. - l'articolazione di un turno di lavoro che preveda, al suo interno, una pausa non retribuita, restando del tutto indifferente l'uso che di essa faccia il dipendente, che pertanto non potrà pretenderne la soppressione per un suo eventuale disinteresse alla fruizione. Del resto, tale pausa - in ipotesi di turno di lavoro superiore alle 6 ore continuative - si pone come obbligo di legge ex Dlgs 66/2003.
(Giovanni Costantino - Studio Costantino)

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