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FERIE RESIDUE E MONETIZZAZIONE

LA DOMANDA

Si chiede, in funzione della normativa vigente, in che misura le ferie maturate e non godute possano essere monetizzate e con quali criteri/modalità, a esempio accordi individuali depositati presso la direzione provinciale del Lavoro, accordi con le rappresentanze sindacali aziendali ecc.
(P.B.)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Dlgs 66/2003, ogni lavoratore ha diritto a un periodo di ferie annuali non inferiore a quattro settimane - corrispondenti a 24 giorni lavorativi - da fruire per almeno due settimane (consecutive, se richiesto dal dipendente) nel corso dell'anno di maturazione e nei 18 mesi successivi per le restanti due, salvo quanto previsto in merito dalla contrattazione collettiva o da norme specifiche. Il secondo comma dell'articolo citato, precisa, altresì, che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dall'indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò posto, atteso che la vigente contrattazione collettiva per il personale medico e non medico prevede 34 giorni di ferie annuali (comprensivi delle quattro festività soppresse), nulla osta a che, previo semplice accordo con il lavoratore, le 10 giornate eccedenti la durata minima legale possano essere monetizzate.
(Giovanni Costantino - Studio Costantino)

Si chiede, in funzione della normativa vigente, in che misura le ferie maturate e non godute possano essere monetizzate e con quali criteri/modalità, a esempio accordi individuali depositati presso la direzione provinciale del Lavoro, accordi con le rappresentanze sindacali aziendali ecc.
(P.B.)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del Dlgs 66/2003, ogni lavoratore ha diritto a un periodo di ferie annuali non inferiore a quattro settimane - corrispondenti a 24 giorni lavorativi - da fruire per almeno due settimane (consecutive, se richiesto dal dipendente) nel corso dell'anno di maturazione e nei 18 mesi successivi per le restanti due, salvo quanto previsto in merito dalla contrattazione collettiva o da norme specifiche. Il secondo comma dell'articolo citato, precisa, altresì, che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dall'indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò posto, atteso che la vigente contrattazione collettiva per il personale medico e non medico prevede 34 giorni di ferie annuali (comprensivi delle quattro festività soppresse), nulla osta a che, previo semplice accordo con il lavoratore, le 10 giornate eccedenti la durata minima legale possano essere monetizzate.
(Giovanni Costantino - Studio Costantino)

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