Sentenze

Aziende sanitarie: il Tar “blinda” le proroghe dei contratti

di Avv. Andrea Stefanelli*

È illegittima la proroga di un contratto scaduto, perchè rappresenta un affidamento senza gara, ma è altrettanto illegittima l'estensione di una convenzione Consip, volta al mero scopo di non indire una pubblica gara; è quanto stabilisce il Tar Torino, nella sentenza del 3 aprile 2015, n. 573, in commento, che tuttavia forse eccede in un'indicazione di politica degli approvvigionamenti, che attiene invece al merito dell'azione amministrativa.
Come noto Consip è la centrale di committenza nazionale, che fa gare in nome e per conto di altre Pubbliche amministrazioni per individuare gli operatori economici cui le amministrazioni - che decidono d'aderire alle sue convenzioni - possono poi affidare le forniture ed i servizi senza l'obbligo d'indire gare.
Le amministrazioni statali sono obbligate ad acquistare tramite convenzioni Consip (se stipulate), mentre le amministrazioni sanitarie devono accertarsi prima se vi siano convenzioni in essere stipulate dalle Centrali di committenza regionali (art. 1, comma 455, legge n. 296/2006) e poi, in caso negativo, aderire alle convenzioni Consip; solo nell'ipotesi d'assoluta mancanza di convenzioni da parte di tutte le Centrali di committenza, allora si può procedere all'indizione di una gara “classica”.

Il caso
In questo scenario normativo si era mossa l'Asl di Alessandria che, avendo nel 2010 stipulato un contratto decennale per il servizio d'energia per l'ambito territoriale di Alessandria e Tortona, avendo poi allargato la propria competenza anche su Casale Monferrato e Valenza (con contratto per il servizio-energia in scadenza il 30 giugno 2011), estendeva il proprio contratto decennale anche al nuovo territorio del Monferrato.
Avendo successivamente però inglobato anche la zona di Novi Ligure, Aqui Terme ed Ovadia (con contratto per il servizio-energia in scadenza il 31 maggio 2014), decideva di verificare se la centrale di committenza regionale S.C.R. non avesse alcuna convenzione in essere ed accertato ciò, nonché verificato come Consip avesse invece sulla piattaforma due convenzioni per detto servizio-energia, di cui la prima tuttavia non attivabile in Piemonte, mentre la seconda relativa ai soli Ospedali (e non anche alle strutture territoriali dell'Asl), avendo altresì accertato come il prezzo del contratto 31 maggio 2014 in scadenza era inferiore a quello del contratto decennale valevole per la sola zona di Alessandria, decideva di prorogare il primo contratto fino a quando non otteneva da Consip una modifica ed estensione della convenzione in essere, valevole anche per le strutture territoriali dell'Asl.

Contro detta decisione insorgeva l'a.t.i. capeggiata da C.P.L. Concordia (affidataria del contratto decennale), invocando l'obbligo dell'Amministrazione sanitaria d'avere un unico contratto in essere nonchè sostenendo l'assoluta illegittimità della proroga, che costituisce un affidamento senza gara ed il Tar Piemonte, davanti a cui veniva portata la controversia, parte dal presupposto che per gli enti del Ssn sussista l'espresso obbligo (art. 1, comma 445 L.n. 296/2006 ed artt. 1, comma 7 e 15, comma 13 lett. d) d'utilizzo degli strumenti d'acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip.
Posto quindi come l'Asl Alessandria fosse obbligata a scaricare la convenzione Consip per l'affidamento del servizio-energia, è però altrettanto vero come detta convenzione non “coprisse” anche le strutture territoriali e come pertanto potesse essere utilizzata solo per gli ospedali; l'Amministrazione sanitaria quindi, anziché richiedere una proroga “illegittima” del precedente rapporto contrattuale - per consentire a Consip di modificare la convenzione Consip ed estenderla così anche alle strutture territoriali – doveva diversamente aderire a detta convenzione per gli Ospedali dell'ambito di Novi Ligure, Acqui Terme e Ovadia mentre invece, per le strutture territoriali, aveva l'obbligo di esperire una procedura ad evidenza pubblica.
In altri termini il Tar Piemonte indica quale dovesse essere la corretta politica di approvvigionamento del servizio-energia da parte dell'Asl Alessandria anche se questa, nel pieno rispetto della (pur complessa) normativa vigente in materia non solo aderiva, alla fine, alla convenzione Consip (ottenendo così un unico fornitore, come imposto per legge), ma altresì utilizzava una breve proroga – peraltro a un prezzo contrattuale inferiore a quello in essere, come imposto per legge – per giungere al medesimo “legittimo” risultato.

* Studio legale Stefanelli&Stefanelli


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