Sentenze

Ordinanza sindacale, l'emergenza sanitaria deve essere dimostrata

di Solveig Cogliani

Il potere sindacale di cui agli articoli 50 e 54 del Dlgs n. 267 del 2000 trova il suo fondamento nell'esistenza di una emergenza sanitaria, la quale deve essere puntualmente dimostrata, anche in ordine alla limitazione territoriale tale da diversificare la posizione del cittadino residente nel Comune, le cui peculiarità siano tali da giustificare l'adozione di misure straordinarie.

Il caso
Alcune associazioni insorgevano avverso l'ordinanza del Sindaco di Padova, che prescriveva il divieto di dimora anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico, nonché l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria di sottoporsi entro te giorni a visite mediche presso le competenti Ulss.
Il provvedimento si fondava sul presupposto di un nesso di causalità tra episodi di fuga degli extracomunitari dai centri di accoglienza e l'aumento di rischi sanitari a carico della popolazione di incremento della possibilità di contrarre malattie infettive.

La terza sezione del Tar Veneto, con sentenza n. 801 del 15 luglio 2015 , ritenuta la legittimazione delle associazioni, ha accolto il ricorso, pur riconoscendo che il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone situazioni non tipizzate, in quanto da un lato il provvedimento non dimostra la situazione differenziata in ambito locale, per altro lato esso non è fondato su un'adeguata istruttoria idonea a dimostrare la situazione emergenziale sanitaria.

Le ordinanze contingibili e urgenti
Questi provvedimenti rappresentano un'eccezione alla regola della tipicitàpoiche, dovendo affrontare situazioni di particolare necessita, eccezionalitàed urgenza, il sotteso potere richiede necessariamente situazioni di pericolo attuale ed effettivo, non tipizzate dalla legge. Tuttavia, la presenza dei presupposti - proprio in ragione dell'eccezionalità - deve essere comprovata da idoneo accertamento da parte degli organi competenti ed adeguata motivazione.

Ancora una volta al vaglio i provvedimenti sindacali nella Provincia di Padova
Va ricordato che la Corte costituzionale era stata chiama a pronunciarsi dal Tar del Veneto, con ordinanza in data 22 marzo 2010, riguardo alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione - dell'articolo 54, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'articolo 6 del Dl 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui consente che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato”, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.

La questione era sollevata proprio nell'ambito di un ricorso proposto, dall'associazione “Razzismo Stop” - una delle associazioni ricorrenti nel caso che occupa - per chiedere l'annullamento dell'ordinanza n. 91 del 2009, emessa dal Sindaco del Comune di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, contenente il divieto di chiedere l'elemosina in gran parte del territorio comunale, prevedendo, per i trasgressori, una sanzione amministrativa pecuniaria.

In particolare, era sollevata la questione di legittimità costituzionale della menzionata norma “nella parte in cui ha inserito la congiunzione ‘anche' prima delle parole ‘contingibili e urgenti'”.
Con sentenza 7 aprile 2011, n. 115, la Corte costituzionale notava che l'articolo 54, comma 4, del Dlgs n. 267 del 2000 “se correttamente interpretata, non conferisce ai sindaci alcun potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione in deroga a norme legislative o regolamentari vigenti”.
Tuttavia, la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 54, comma 4, nella parte in cui comprende la locuzione “, anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”.

Infatti, “L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere conferito ai sindaci dalla norma censurata, così come incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. Non si tratta, in tali casi, di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, che possono consistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente configurabili dai sindaci, senza base legislativa, come la prassi sinora realizzatasi ha ampiamente dimostrato”.
Il punto ritenuto fondante della proposta questione di legittimità costituzionale, costituisce anche il fulcro della decisione in commento: la mancanza di ragionevolezza della prescrizione di carattere esclusivamente locale.


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