Sentenze

La Cassazione boccia ricorso Sumai: sindacati dei convenzionati fuori dall’art. 28 dello Statuto lavoratori

di Paola Ferrari, avvocato

Una sentenza che getterà benzina sul fuoco della già rovente partita sindacale quella emessa dalla Corte di Cassazione sezione lavoro, n. 18975/2015, il 24 settembre scorso. Per i giudici, i sindacati dei medici convenzionati non sono legittimati ad azionare il ricorso previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori che permette di tutelare d'urgenza gli atti repressivi della condotta sindacale.
Per quanto attiene all'esercizio delle attività sindacali, si legge, deve premettersi che nella cd. parasubordinazione non è identificabile un soggetto attivo della condotta antisindacale qualificabile come “datore di lavoro”. La legittimazione ad esperire lo speciale strumento di cui all'art. 28 Stat. lav., è riservata alle sole organizzazioni sindacali dei lavoratori subordinati.

Bocciato il ricorso Sumai
Con questa motivazione, la Cassazione ha bocciato senza rinvio il precedente di merito della corte d'appello cagliaritana che aveva accolto il ricorso del Sumai locale, che chiedeva di nominare di tre propri rappresentanti sindacali nell'ambito del Comitato consultivo zonale disciplinato dall’art. 24 dell’Accordo.

Convenzionati: un distinguo necessario
Secondo la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Asl, il rapporto di convenzionamento fra unità sanitarie locali (ora Aziende sanitarie locali) e i medici specialisti ambulatoriali, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, ossia un interesse pubblico, è un rapporto libero-professionale “parasubordinato” che si svolge di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e che da luogo a posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Pertanto, detto rapporto di lavoro esula dall'ambito del pubblico impiego (difettando il presupposto della subordinazione) e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 c.p.c., n. 3).
L’essenziale differenza che intercorre tra lavoro subordinato e lavoro autonomo giustifica pienamente non solo la diversa regolamentazione giuridica di questi rapporti, ma anche il diverso regime di tutela delle due categorie di lavoratori per quanto attiene all'esercizio delle attività sindacali. «Ciò che ha rilievo ai fini della speciale tutela dell'esercizio delle attività sindacali nei luoghi di lavoro è infatti precisamente il vincolo di subordinazione conseguente al rapporto di dipendenza, che si concreta con l'effettiva inserzione permanente dei lavoratori nella organizzazione aziendale».
Alla luce dei richiamati principi, deve quindi ritenersi del tutto legittima l'inapplicabilità dell'art. 28 ai sindacali dei lavoratori autonomi, tra i quali rientrano anche i lavoratori cd. parasubordinati, quali i medici specialisti ambulatoriali convenzionati con il Ssn. La diversità di tutela delle associazioni sindacali è razionalmente giustificata dalla diversità del rapporto di lavoro autonomo rispetto a quello di lavoro subordinato (cfr., per fattispecie relative al rapporto di lavoro sociale: Cass. n. 9722 del 2001 e n. 14040 del 2002).


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