Sentenze

Test di ammissione, ci si segna in soprannumero se è violato l'anonimato

di Andrea Alberto Moramarco

Se le modalità di svolgimento dei test di ammissione alle Facoltà a numero chiuso sono tali da violare la regola dell'anonimato, consentendo l'associazione tra candidato e codice identificativo a lui assegnato, scatta l'iscrizione in soprannumero per lo studente collocato in posizione non utile in graduatoria che presenta ricorso. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tar di Napoli 5390/2015.

Il caso
La controversia sorge in seguito al ricorso presentato da due aspiranti laureandi che non avevano superato i test di ammissione in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi “Federico II” di Napoli. I due ragazzi avevano chiesto l'annullamento del bando o la loro iscrizione in soprannumero al corso di laurea, perché le prove si erano svolte in violazione del principio di imparzialità e di par condicio dei concorrenti e, soprattutto, in violazione della regola dell'anonimato.
In particolare, i due studenti si lamentavano del fatto che per tutta la durata della prova a tutti i concorrenti era stato imposto di tenere sul banco e bene in vista sia il documento di riconoscimento che la scheda anagrafica, nonché del fatto che al termine del test il modulo delle risposte e la scheda anagrafica erano riuniti in una busta trasparente da cui era visualizzabile il codice identificativo del candidato.

La decisione
Il Tar accoglie il ricorso dei due ragazzi e bacchetta altresì l'Amministrazione scolastica, rea di non aver ottemperato alla richiesta rivolta dai giudici in sede istruttoria di presentare una relazione dettagliata in ordine alle modalità di espletamento dei test di ammissione. Tale comportamento omissivo è infatti del tutto ingiustificato e tale da essere utilizzato come argomento di prova.
Ciò posto , il ricorso per il Tar è fondato in quanto palesi sono state le violazioni della regola dell'anonimato, la quale assume un ruolo principale nelle procedure di selezione, come appunto nel caso di espletamento dei quiz di idoneità per l'ingresso alle Facoltà a numero chiuso. I giudici, richiamando un caso analogo del 2013 deciso dall'Adunanza plenaria, hanno affermato che la violazione non irrilevante dell'anonimato in tali procedure selettive «comporta l'invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione», senza cioè verificare che la violazione abbia recato nocumento ai singoli ricorrenti.
Nel caso di specie, poi, l'obbligo di tenere il documento di identità sul banco unitamente alla scheda anagrafica rappresenta un chiaro stratagemma per consentire la conoscenza anticipata dell'abbinamento tra l'identità del candidato e il codice identificativo a lui assegnato. Tale illegittimità – concludono i giudici - «comporterebbe potenzialmente l'annullamento della graduatoria ed il travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati»; tuttavia nell'ottica di bilanciamento di interessi contrapposti è preferibile l'iscrizione in soprannumero dei ricorrenti al corso universitario, senza alcun effetto sulla posizione dei candidati in graduatoria


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