Sentenze

Parafarmacia: sì all’insegna nel centro storico, perché «di pubblica utilità» come la farmacia

di Lucilla Vazza

Nel braccio di ferro tra parafarmacia e Comune di Firenze per l’installazione dell’insegna “a bandiera” del negozio, l’hanno spuntata i (para)farmacisti, con tanto di via libera che ne ha sancito la pubblica utilità al pari di altre strutture sanitarie come ospedali e farmacie. Per questo la pagina scritta dai giudici del Tar della Toscana nella sentenza n. 520/2016 del 21 marzo, accogliendo le ragioni della parafarmacia, va oltre l’apparente ambito locale.

La vicenda. Il Comune di Firenze aveva negato alla società titolare di una parafarmacia la possibilità di installare un’insegna a bandiera a forma di croce. Le ragioni del rifiuto poggiavano su due assunti: l’installazione di insegne a bandiera nella zona del centro storico è vietata dal regolamento comunale, ma l’articolo 83 del regolamento edilizio prevede deroghe al divieto in alcune specifiche ipotesi per i servizi giudicati di pubblica utilità, elenco in cui non rientra la parafarmacia, mentre vi rientrano altri edifici correlati alla tutela della salute come gli ospedali e le farmacie. Tuttavia, come scritto nel ricorso, «allo stato attuale della legislazione» anche le parafarmacie «erogano un servizio volto a soddisfare bisogni connessi alla salute che, per molti versi, è assimilabile a quello svolto dalle vere e proprie farmacie. Nelle parafarmacie è, infatti, possibile reperire farmaci la cui dispensazione non necessita di ricetta medica (i medicinali inclusi nella fascia C del prontuario), presidi per l’automedicazione, medicinali veterinari anche sottoposti a ricetta medica». E così come accade per le farmacie: «i predetti servizi non si esauriscono in un mero scambio di natura commerciale fra venditore e cliente ma, data la loro rilevanza per la tutela del diritto alla salute, hanno un contenuto strettamente professionale, potendo essere erogati soltanto da soggetti particolarmente qualificati come i farmacisti che l’ordinamento nazionale, non a caso, considera come “persone esercenti un servizio di pubblica necessità” (articolo 359 del Cp)». Riguardo alle insegne, la giurisprudenza ha chiarito che l’installazione di una croce non è affatto prerogativa delle sole farmacie, visto che la legge vi riserva soltanto il tratto connotativo del colore verde (Tar Roma n. 7697/2012).

Per questo i giudici hanno accolto le motivazioni del ricorso contro il regolamento di Palazzo Vecchio dando il via libera alla parafarmacia, che ora sarà legittimata ad apporre la sua croce colorata “a bandiera” nel centro di Firenze. Al pari delle farmacie.

Lucilla Vazza

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