Sentenze

Vaccini, la Cassazione boccia il risarcimento: «La scienza esclude il nesso causale con l’autismo»

di L.Va.

No al risarcimento chiesto da un giovane affetto da autismo, il quale sosteneva la sussistenza di un nesso causale tra la sua patologia e la vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite a cui era stato sottoposto. È quanto ha deciso la sezione Lavoro della Cassazione, confermando la decisione della corte d'appello dell'Aquila che aveva bocciato il ricorso per revocazione proposto dal giovane (attraverso la madre) contro la sentenza con cui già i giudici di Pescara avevano respinto la domanda di indennizzo e di risarcimento danni proposta dal ricorrente.
Tutti e quattro gli esperti consultati dai magistrati della Corte di Appello «avevano escluso la sussistenza del nesso causale» tra la patologia e la vaccinazione, con l'unico distinguo per cui secondo alcuni l'autismo deriva da «una interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina», mentre secondo altri c'è una «indicazione di multifattorialità nella eziopatogenesi di tale disturbo». In nessun caso, dunque, la “colpa”, in base alle risultanze del consulto di esperti che si sono pronunciati in questo giudizio, è ascrivibile alle vaccinazioni.

Ad avviso della Cassazione, inoltre, la Corte di Appello «ha dato conto, sul piano formale, delle competenze di ciascuno dei consulenti incaricati e così della adeguatezza dell'indagine svolta, caratterizzata dal concorso di distinte ma integrate professionalità, tra cui quella nel settore della neurologia, comprendente lo studio dei disturbi o sindromi del cosiddetto spettro autistico».

Nel dettaglio, con la sentenza 12427/2016, depositata oggi dalla Sezione lavoro - è stato rigettato il ricorso della madre e amministratrice di sostegno di un ragazzo nato nel 1999, che aveva sviluppato la patologia autistica, contro il ministero della Salute chiamato in causa dalla domanda di indennizzo in base alla legge n.210 del 1992 che assegna un “ristoro economico” in favore delle persone danneggiate in maniera “irreversibile” da trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie ed emoderivati. In primo grado, anche il Tribunale di Pescara aveva respinto questa richiesta, e lo stesso aveva fatto la Corte aquilana, una prima volta, nel 2012, e una seconda volta nel 2013, sbarrando il passo alla richiesta di “revocazione” del «no» all'indennizzo.


© RIPRODUZIONE RISERVATA