Sentenze

Mancata reperibilità in malattia, senza giustificazioni lecito il licenziamento

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

La ripetuta assenza del lavoratore dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità in costanza di malattia, tale da non consentire la visita di controllo dell'Inps, costituisce giusta causa di licenziamento se il lavoratore non abbia provveduto a fornire una adeguata dimostrazione della propria improcrastinabile esigenza di assentarsi per concomitanti e indifferibili esigenze.
In quest'ottica, è stato ritenuto legittimo il licenziamento intimato sul piano disciplinare ad un lavoratore che per quattro volte era risultato assente alla visita di controllo, senza che il medesimo dipendente avesse idoneamente giustificato la propria impossibilità di essere presente presso il domicilio eletto nelle fasce di reperibilità.
La Corte di cassazione ha raggiunto questa conclusione con lasentenza n. 24681 del 2 dicembre 2016 , nella quale ha osservato che l'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie prestabilite dal contratto collettivo prescinde dall'esistenza in sé dello stato di malattia e costituisce un'obbligazione accessoria alla prestazione del rapporto di lavoro.
Riprendendo un insegnamento espresso in precedenti decisioni, la Corte rileva che attraverso l'obbligo di reperibilità alla visita di controllo al lavoratore viene imposto un comportamento che si riflette sia nel rapporto assicurativo, in quanto presupposto della copertura Inps, sia nel rapporto di lavoro, atteso che il relativo inadempimento è passibile di sanzione disciplinare.
Allo scopo di giustificare l'assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità, prosegue la Cassazione, non è sufficiente che il dipendente produca un certificato medico che attesti l'effettuazione di una visita specialistica nella medesima fascia oraria, essendo necessario che il lavoratore dimostri che tale visita non poteva essere effettuata in altro momento della giornata.
Sulla scorta di questi principi la Corte ha confermato la sentenza resa dalla Corte d'appello di Catania, la quale aveva a sua volta confermato la sentenza resa in primo grado sulla validità del licenziamento intimato da Poste Italiane nei confronti del direttore di un ufficio postale, il quale era risultato ripetutamente assente alla visita domiciliare di controllo. Mentre in tre precedenti occasioni l'assenza dal domicilio era stata giustificata dal lavoratore con un certificato attestante una vista specialistica negli orari di reperibilità, in relazione alla quarta assenza il lavoratore non si era neppure premurato di fornire alcuna giustificazione della propria assenza.
Alla luce di questi presupposti fattuali, ritiene la Corte di cassazione che il licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore costituisca una misura proporzionata rispetto alle svariate assenze alla visita domiciliare, in quanto, benché le prime tre assenze fossero state seguite dalla allegazione di visite specialistiche, non era stato provato dal lavoratore che le suddette costituissero una misura necessaria e non differibile ad altri orari fuori dalle due fasce di reperibilità previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.


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