Sentenze

Consiglio di Stato: sull’intramoenia non si paga (mai) il ticket

di Paola Ferrari (avvocato)

Le prestazioni sanitarie assoggettabili al pagamento di un ticket sono soltanto quelle ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, i Lea, garantiti dal Ssn a tutti i cittadini (come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza 203/2008 sulla competenza legislativa statale in materia di previsione di ticket per prestazioni ambulatoriali). Appare evidente che, invece, l’attività libero professionale svolta intramoenia non integra l’erogazione di prestazioni rientranti nei Lea (quali individuati dal Dpcm 29 novembre 2001), restando, al contrario, nell’ambito di una attività svolta in qualità di libero professionista dal medico con particolari vincoli e modalità organizzative.

Con questa motivazione, il Consiglio di Stato, sezione terza, con la s entenza 4924/2016 ha dato ragione all’associazione Adiconsum e ai medici ospedalieri, confermando la sentenza del Tribunale regionale Umbro, che si erano opposti alla determinazioni della Regione Umbria che con Dgr 9 gennaio 2012 n. 3, previo accordo con il ministero della Salute e delle Finanze, impose un sovrapprezzo, o “ticket”, del 29% (a carico dell’utente) - a titolo di «compartecipazione alla spesa sanitaria» - su ciascuna prestazione libero-professionale resa in regime di “intra moenia” dai medici specialisti del servizio sanitario pubblico.

Si discuteva della legittimità di un provvedimento amministrativo con il quale l’autorità regionale ha inteso avvalersi di un potere discrezionale, conferitole da un’apposita previsione di legge (l. 296/2006, articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), che, previo Accordo con il ministero della Salute e il ministero dell’Economia e finanze, consentiva alle Regione di individuare una o più misure alternative alla imposizione di un ticket di dieci euro a ricetta relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con il vincolo che dette misure alternative dovevano, comunque, assicurare un gettito almeno corrispondente a quello della misura sostituita.

Secondo l’associazione dei consumatori, gli istituti di “compartecipazione alla spesa sanitaria”, sarebbero radicalmente inapplicabili alle prestazioni libero-professionali “intramoenia”, giacché queste sono già, per definizione e per loro natura, interamente a carico degli utenti, che per loro scelta se ne avvalgono, sicché non avrebbe alcuna giustificazione né alcuna base normativa l’ulteriore imposizione di un “ticket” a loro carico.

Ad avviso delle Amministrazioni appellanti, al contrario, le prestazioni sanitarie intra moenia non costituirebbero esercizio di un’attività libero professionale, ma, piuttosto, rappresenterebbero una particolare modalità di espletamento dello stesso servizio pubblico, anzi un servizio ulteriore, il che giustificherebbe razionalmente e socialmente l’imposizione di un ticket a titolo di «partecipazione dell’utente alla spesa sanitaria» in aggiunta alla tariffa. Tesi respinta dalle toghe di Palazzo Spada.

Il ticket previsto dalla citata lettera p), a partire dal 1° gennaio 2007, si configura, afferma la sentenza, come una misura di partecipazione al costo delle prestazioni di «assistenza specialistica ambulatoriale»: tali prestazioni sono rese da medici dipendenti o accreditati ed il loro costo, in linea di principio, ricade sul servizio pubblico, in quanto, per usufruirne, l’assistito non è tenuto a pagare un corrispettivo, ma, al più, una quota correntemente denominata ticket.

Questa formula consente alle Aziende pubbliche di utilizzare più razionalmente le proprie strutture, per la riduzione delle liste di attesa, e di ricavarne nello stesso tempo anche una entrata supplementare che va a coprire una quota delle spese fisse generali oltre che i costi direttamente originati dallo svolgimento di quella attività.

La tariffa di tale prestazioni, interamente a carico dell’utente, è determinata tenendo conto di tutte le componenti (dirette e indirette) dei costi dei quali il Ssn deve essere rimborsato, di conseguenza l’imposizione di un ulteriore ticket determina l’applicazione di un balzello tributario non dovuto.


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