Sentenze

Tar Lazio: pubblicità ingannevole, il chewing gum non sostituisce l’igiene orale

di red.san.

È legittimo il provvedimento con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto ad alcune ditte produttrici di chewing gum una sanzione per pratica commerciale scorretta, per aver diffuso messaggi promozionali incentrati sui benefici salutistici derivanti dal consumo degli stessi specificamente per l'igiene orale e dentale (antitartaro, anticarie e antiplacca) e tali da suggerire una sostanziale assimilazione dell'uso delle gomme da masticare pubblicizzate all'utilizzo dello spazzolino e del dentifricio e all'intervento del dentista, senza suffragare tale messaggio con prove scientifiche. Lo ha deciso il Tar Lazio con la sentenza n. 62/2017 del 3 gennaio. Le sanzioni conferma te per un totale di 180mila euro erano state inflitte dall'Antitrust nel settembre 2013 alla Perfetti, produttrice di chewing gum Vivident, Happydent, Daygum e Mentos. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla società per contestare il provvedimento sanzionatorio.

Messaggio ingannevole
Nel caso sottoposto all'esame del Tar Lazio l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ravvisato l'ingannevolezza della pratica sotto due distinti e concorrenti profili: assimilazione del consumo di gomme da masticare all'uso dello spazzolino e dei controlli periodici dal dentista (sostanzialmente evincibile dal costante accostamento di immagini ed espressioni verbali relative all'uso delle gomme da masticare ad immagini ed espressioni relative all'uso di spazzolino e dentifricio o all'intervento del dentista) e utilizzo di claim salutistici tesi ad accreditare effetti benefici per la salute di denti e del cavo orale, superiori a prodotti anticarie, antiplacca e antitartaro, in assenza di autorizzazione ai sensi del Regolamento CE n. 1924/06.
La Sezione ha poi aggiunto che l'approvazione della confezione del prodotto da parte del ministero della Salute non può valere a fondare una situazione di affidamento sulla legittimità della condotta promozionale, essendo la stessa tesa «ad accertare l'adeguatezza del prodotto in relazione alla composizione, agli apporti giornalieri, alle proprietà rivendicate e alle indicazioni», senza incidere in ordine alla valutazione della capacità decettiva del consumatore, a tutela della quale ha agito l'Autorità.


© RIPRODUZIONE RISERVATA