Sentenze

Colpa medica, più favorevole ai sanitari la vecchia legge Balduzzi: spazio al favor rei dalla Cassazione

di Giovanni Negri

Sulla colpa medica si sono strette le maglie. Tanto da rendere applicabile un classico principio del diritto penale come il favor rei. In altre parole, ai fatti verificatisi prima del 1° aprile, data di entrata in vigore della nuova disciplina, si dovrà applicare la vecchia e più favorevole previsione della legge Balduzzi, che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve, in tutte quelle situazioni nelle quali è possibile l'applicazione di linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. A chiarirlo è la Corte di cassazione con la notizia di decisione n. 3 del 2017, presa dalla quarta sezione penale nell'udienza del 20 aprile scorso.
Le motivazioni saranno note solo tra qualche tempo, ma intanto è già possibile osservare come, a una primissima valutazione, la Cassazione ha proceduto a un confronto tra le norme penali che si sono succedute nel tempo per disciplinare la medesima fattispecie, quella della colpa medica. A dire la verità, la Corte, sentenza n. 16140 della medesima Sezione, aveva avuto modo di sottolineare come l'entrata in vigore della legge 24 del 2017 «assume rilievo nell'ambito del giudizio di rinvio, posto che la Corte di appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell'imputato, dovrà verificare l'ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento, disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario. E lo scrutinio dovrà specificamente riguardare l'individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 4, Codice penale, secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole».
Adesso, il nuovo articolo 590 sexies, che la notizia di decisione considera applicabile solo a fatti successivi al 1° aprile, prevede che se l'evento dannoso si è «verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
Una formulazione che sembra lasciare margini di discrezionalità più ampi all'autorità giudiziaria rispetto alla situazione precedente. Starà infatti al giudice valutare, situazione per situazione, l'adeguatezza delle linee guida al caso concreto. Si è poi circoscritta la limitazione di responsabilità alle sole condotte rispettose delle linee guida caratterizzate da imperizia. Una soluzione che appare dissonante rispetto alle aperture fatte dalla stessa Cassazione sui margini applicativi della legge Balduzzi. Con il forte rischio che, per effetto di un confine assai esile tra le varie ipotesi di colpa, l'accusa punti a trasformare casi di imperizia in imputazioni per negligenza e imprudenza. Ipotesi nelle quali non scatta l'esenzione per aderenza alle linee guida.
Un esempio di questo orientamento della Cassazione più favorevole ai medici e che ora potrebbe uscire compromesso o limitato? La recente sentenza n. 23283 del 2016, con la quale venne stabilito che la limitazione di responsabilità della legge Balduzzi poteva essere prevista anche in caso di un'accusa di omicidio colposo, per errori caratterizzati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia.


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