Sentenze

Concorso farmacie: il Tar Calabria lima la maggiorazione per i “rurali”

di Ettore Jorio (Università della Calabria)

S
24 Esclusivo per Sanità24

La prima sezione del Tar Calabria ha appena pubblicato un’importante sentenza (n. 01748/2017) in materia di concorso straordinario delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio (art. 11 del Dl 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella legge n. 27/2012).
Il TAR, pur riconoscendo la maggiorazione del 40% del punteggio in favore dei farmacisti rurali, ne limita i benefici, che secondo i giudici, in assenza dei farmacisti urbani, non abilitati a prendere parte al concorso straordinario, perderebbe di ogni significato, finendo anche per violare la ratio legis del legislatore del 2012.

La fattispecie in contesa riguardava l'attribuzione della maggiorazione del 40% del punteggio, fino alla concorrenza massima di 6,50 punti, per i farmacisti rurali, con servizio ultraquinquennale, introdotta con l'art. 9 della legge 6 marzo 1968 n. 221, da riconoscersi comunque in esubero al tetto massimo di 35 punti, per l'esercizio professionale, fissato dal Dpcm 30 marzo 1994, n. 298.
Il collegio, dopo un’articolata valutazione in cui ha stigmatizzato il disordine normativo che connota il settore farmaceutico, così come novellato, relativamente al concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, ha sovvertito il principio reso dalla terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5667/2015.

La sentenza in commento supera il principio reso nel 2015 dai Giudici di palazzo Spada facendo ricorso a due argomentazioni. Il primo riferito alla straordinarietà della procedura concorsuale nella quale il principio reso dal Consiglio di Stato non potrebbe trovare applicazione analogica, atteso che riferito a un concorso straordinario; il secondo reinterpreta l'art. 9 della legge n. 221/1968, ritenendolo non pedissequamente applicabile alla procedura concorsuale straordinaria.
I giudici calabresi, infatti, hanno posto a fondamento della decisione il fatto che la premialità riconosciuta ai farmacisti rurali era stata istituita per favorirli rispetto ai colleghi titolari delle farmacie urbane. Ciò al fine di equilibrare le differenze esistenti.

La sentenza esaminata si è voluto restituire vigore alla volontà del legislatore che nell'indire la procedura straordinaria per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche ha inteso riconoscere misure perequative in favore dei farmacisti meno anziani, abilitati per lo scopo a prendere parte alla procedura in forma associata, anche attraverso la eliminazione di forme premiali, che in ogni caso avrebbero creato inevitabili squilibri tra i partecipanti.

Il Tar Calabria è pervenuto a questa conclusione alla luce della giurisprudenza medio tempore venutasi a formare sul tema (favorevole ai ricorrenti: Trga Trento n. 251/2017 e Tar Napoli n. 2278/2017; contraria: Tar Palermo n. 2260/2017 e Tar Cagliari n. 554/2017).


© RIPRODUZIONE RISERVATA