Sentenze

Consulta: maternità surrogata in India, conclusa udienza su impugnazione riconoscimento

di Radiocor Plus

La Corte costituzionale ha affrontato questa mattina, relatore Giuliano Amato, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 263 del Codice civile, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio minore possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso.

La Corte d'Appello di Milano in qualità di giudice rimettente ha rilevato la non manifesta infondatezza della questione in relazione agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della Cedu.

La questione origina dalla sospensione, da parte dell'ufficio dello stato civile, del procedimento relativo alla trascrizione di un certificato di nascita, formato in India, di un minore, nato con ricorso alla surrogazione di maternità, riconosciuto come figlio naturale da una coppia italiana. Al rientro in Italia, su segnalazione del Console la vicenda è finita in Tribunale che su istanza della Procura ha dichiarato l'inefficacia del riconoscimento effettuato dalla madre. Nel frattempo si è aperto e chiuso il procedimento di adottabilità dopo l'accertamento che il Dna coincide con quello del padre.

Contro la decisione di primo grado la madre ha proposto appello. A questo punto, la Corte, d'accordo anche il curatore, prospetta la questione di legittimità costituzionale ponendo in evidenza l'esigenza che la norma contempli la possibilità di valutare l'interesse del bambino a vedersi riconosciuto e mantenuto uno stato di filiazione quanto più rispondente alle sue esigenze di vita, eventualmente anche non coincidente con l'interesse al favor veritatis.
Nella illustrazione della causa Amato ha affermato che nell'ordinamento ci sono spazi per la tutela dell'interesse del minore e che quando tale interesse collide con quello alla verità non necessariamente si debba pervenire ad una decisione esclusiva in un verso o nell'altro, potendosi invece cercare, cosa che sempre fa la giurisprudenza, un bilanciamento degli interessi. Sul punto, continua Amato, la Cassazione ha già detto che la valutazione va fatta caso per caso. Una lettura che ha fatto propendere i ricorrenti per l'ipotesi di una pronuncia di inammissibilità rinviando così la palla alle corti di merito. Per l'avvocato Francesca Maria Zanasi, che assiste la donna, anche dalla motivazione di inammissibilità potrebbero comunque emergere spazi che consentono maggiori margini di manovra alla Corte di appello.


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