Sentenze

Tar Lazio: appalti, rivedere gara Consip del 2014 per edifici Asl

C'è un difetto di istruttoria nel procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte per uno dei lotti in cui è stato suddivisa la gara Consip per l'affidamento di un “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici”, in uso alle pubbliche amministrazioni sanitarie. L'ha deciso il Tar del Lazio accogliendo parzialmente un ricorso proposto da Siram, seconda classificata nella procedura aggiudicata al raggruppamento territoriale di imprese (Rti) Romeo Gestioni.
La procedura in questione, indetta con un bando del 6 agosto 2014, ha ad oggetto diverse tipologie di attività da svolgersi sugli edifici in uso alle pubbliche amministrazioni sanitarie, fra cui «la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, delle strutture edili, la fornitura dei vettori energetici termico ed elettrico e la realizzazione di interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione ed elettrici».

Contenzioso tecnico
La gara, articolata in 16 lotti per aree territoriali, relativamente al lotto 10 (per le regioni Campania e Molise), ha visto la partecipazione del Rti Romeo Gestioni e di Siram, all'esito della procedura prima e seconda in graduatoria. Dopo aver avviato il procedimento di verifica delle anomalie, Consip ha aggiudicato definitivamente la gara a Romeo Gestioni. Ne è nato un contenzioso amministrativo, nel quale Siram ha tra l'altro evidenziato un difetto di istruttoria nel subprocedimento di verifica dell'anomalia.
Valutando gli esiti di un accertamento peritale, «in disparte i rilievi di natura spiccatamente tecnica svolti dal verificatore», ad avviso del Tar «appaiono dirimenti, ai fini del decidere, le incongruenze e le contraddizioni emerse nel corso delle operazioni peritali, tra i riscontri forniti dal Rti Romeo e da Consip in ordine alle specifiche contestazioni avanzate dalla ricorrente». L'effetto è che «ragioni di tutela della par condicio dei concorrenti e di trasparenza della procedura» hanno indotto i giudici «a ritenere che sussista un difetto di istruttoria nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del Rti aggiudicatario condotto da Consip», con la conseguenza che «le censure di parte ricorrente si rivelano fondate e, quindi, il ricorso va accolto, con la conseguenza che la Stazione appaltante dovrà rideterminarsi, tenendo conto degli esiti del presente contenzioso».


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