Aziende e regioni

Cannabis, Regioni: «Uso ricreativo incompatibile con scopi terapeutici»

È inattuabile la liberalizzazione dell'uso ricreativo della cannabis, un prodotto che ha sempre più indicazioni per scopi terapeutici, «altrimenti c'è il rischio di fare confusione e quindi di gravi ripercussioni in termini sanitari». È questa la posizione espressa nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni che sarà presentato in sede di audizione parlamentare sulla proposta legislativa C 3235 e abbinate. Pertanto la stessa legge – evidenzia la Conferenza delle Regioni - non può regolamentare due aspetti che sono incompatibili.

Finora sono dodici le Regioni che hanno adottato leggi o provvedimenti relativi all'uso terapeutico di medicinali a base di cannabis: Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Basilicata e Lombardia.

Le normative regionali convergono tutte nel disciplinare l'erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi sanitari regionali (SSR) e, salvo specifici aspetti di carattere organizzativo e procedurale, si allineano a quanto disposto dal Ministero della Salute con proprio decreto del 9 novembre 2015.

Inoltre la Conferenza delle Regioni rileva che:

•la proposta di legge è in contrasto con le normative attuali in merito a quanto disposto sulla penalizzazione dell'omicidio stradale;

•la selezione delle piante, il metodo di coltivazione, i tempi di raccolta, la tecnica di trasformazione sono passaggio che possono incidere in modo significativo sul titolo del principio attivo e sulla qualità del prodotto finale, presupposti indispensabili al fine di poter disporre di un prodotto sicuro, con un titolo in principio attivo ben definito, di qualità garantita, nonché un sistema di rilevazione degli eventuali effetti collaterali;

•gli usi terapeutici non sono approvati come indicazioni terapeutiche ed è in discussione non solo la sicurezza d'uso ma anche l'effettiva efficacia in diverse patologie;

•la proposta di legge potrebbe portare ad uso inappropriato per i soggetti minorenni, con possibilità di sicurezza e danno a tale fascia di età;

•non è altresì da escludere che, una volta diffusa la pratica del “fai da te” per usi ricreativi, questa pratica (la norma non lo vieta e neppure potrebbe vietarlo) non possa essere attivata anche per gli usi terapeutici con gravi conseguenze sulla salute pubblica.


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