Aziende e regioni

La dichiarazione Irap delle aziende Ssn

di Roberto Caselli

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24 Esclusivo per Sanità24

Anche quest’anno, per la dichiarazione Irap occorre compilare il modello unificato, nel quale è previsto, per le amministrazioni pubbliche, il Quadro IK.
Le scadenze dei versamenti sono le stesse dell’anno scorso: per la sfera istituzionale, con il metodo retributivo: acconti mensili entro il 16 del mese successivo e conguaglio eventuale entro il termine di presentazione della dichiarazione cioè entro il 30 novembre; per la sfera commerciale, con il metodo del Vpn: 30 giugno (oppure 1 agosto - considerando che il 30 luglio cade di sabato e il 31 luglio di domenica, con la maggiorazione dello 0,4% per interessi): saldo 2021 e primo acconto 2022; 30 novembre: secondo acconto 2022.
Il termine per la trasmissione, obbligatoria in via telematica, della Dichiarazione è invariato al 30 novembre.
Metodo retributivo o del Valore della produzione netta
Nella sezione I del quadro IK dovranno essere indicate tutte le retribuzioni ed i compensi imponibili, (compresi quelli per il personale distaccato da altri enti e quelli per il personale interinale) erogati nel 2021 con il cosiddetto "metodo retributivo", per il quale è dovuta l’imposta con l’aliquota dell’8,5%.
Ricordiamo che, in caso di distacco di personale, le relative retribuzioni concorrono a formare la base imponibile dell’Irap del soggetto che impiega il personale distaccato ed assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante. Concorrono a formare la base imponibile Irap anche le retribuzioni relative al personale assunto con contratto di lavoro interinale. Nella sezione II dovranno invece essere indicati, per le attività commerciali, i componenti positivi e negativi dell’imponibile, secondo il metodo del "valore della produzione netta", sempreché l’azienda abbia optato per la normativa di cui all’art. 5) del D.Lgs. 446/97.
L’opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole del suddetto articolo 5) può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate.
Sull’importo netto risultante al Rigo IK21 dovrà essere calcolata l’imposta con l’aliquota ordinaria del 3,9%, salvo le riduzioni nelle province autonome e le maggiorazioni nelle Regioni che devono coprire il disavanzo della sanità pubblica. Per il dettaglio si rinvia al sito : https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/irap/aliquoteapplicabili/
Come già precisato a proposito dell’Ires, l’opzione per il metodo del Vpn dovrà rispecchiare la scelta fatta dall’azienda nel 2021 a proposito della contabilità separata per le attività commerciali; la mancanza della separazione non consente l’opzione stessa, da esercitarsi, non attraverso specifiche comunicazioni, ma con il "comportamento concludente".
Nel caso in cui l’ente eserciti anche attività commerciali e opti per la determinazione della relativa base imponibile secondo i criteri previsti dall’articolo 5), l’ammontare degli emolumenti da indicare nei predetti righi IK1, IK2 e IK3, è ridotto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10-bis, dell’importo di essi specificamente riferibile alle stesse. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l’ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle medesime in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell’Irap e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero per i soggetti di cui all’articolo 74, comma 1, del Tuir, esclusi dall’Ires, quelle rilevanti ai fini dell’Iva.
Il fatto che le attività commerciali, nell’ambito dell’Irap, abbiano una imposizione assai più conveniente, non deve indurre a forzare la mano, attribuendo il requisito ad attività che sono prettamente istituzionali e decommercializzate, come ad esempio l’attività intramoenia dei medici, la cui commercialità è solo nel campo dell’Iva.
Ricordiamo infine che la base imponibile sulla quale le aziende devono pagare l’Irap, con il metodo retributivo, con l'aliquota dell'8,5%, per i compensi erogati ai medici dipendenti per l’attività intramoenia allargata ( cioè quella svolta nei loro studi privati), deve essere ridotta al 75%, analogamente a quanto fatto per la tassazione Irpef a carico dei medici stessi.
Le controverse determinazioni dell’imponibile con il metodo retributivo
Nel rigo IK1,della sezione dedicata al metodo retributivo, va indicato l’ammontare complessivo delle retribuzioni del personale dipendente erogate nel corso del 2021.
L'articolo 10 bis) della legge 446/97 si limita appunto ad indicare come imponibili le retribuzioni “erogate” ai dipendenti , senza però indicare se le stesse debbano essere assoggettate ad imposta per il loro importo lordo oppure per l’importo assoggettato ad Irpef, cioè al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti a carico dei dipendenti stessi.
Nelle istruzioni al modello Irap 2022, per le amministrazioni pubbliche, si può rilevare, come già avvenuto negli anni scorsi, che: nel rigo IK1, va indicato l’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate (principio di cassa) al personale dipendente nel corso del 2021 in misura pari all’ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell’articolo 12 del Dpr 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’articolo 6 del Dlgs 2 settembre 1997, n. 314…omissis
Questo riferimento all’ammontare imponibile ai fini previdenziali è controverso, in quanto non previsto dalla Legge istitutiva dell’Irap, che con il semplice riferimento alle retribuzioni sembrerebbe a riferirsi a quelle al netto dei contributi previdenziali, a quell’importo cioè che corrisponde al Cud dei singoli dipendenti e a quello che deve essere riportato nelle dichiarazioni annuali Mod. 770, all’unico importo in concreto che è rilevante ai fini fiscali.
Nell’incertezza, in attesa della prima pronuncia della Corte di Cassazione, è possibile conteggiare l’imposta secondo le istruzioni e poi attivare, entro 48 mesi , la procedura di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, con possibile ricorso alla Commissione tributaria, nel caso di diniego o di silenzio/rifiuto.
In caso di richiesta di rimborso il termine di 48 mesi dovrebbe essere computato dal termine per il conguaglio annuale, ma anche questo è controverso, per cui si suggerisce computarlo dai singoli versamenti mensili di acconto.
Le deduzioni dalla base imponibile
Ricordiamo che esiste la possibilità, concessa dalla legge, di operare delle deduzioni dalla base imponibile, sia con il metodo retributivo che in quello del Vpn; si tratta in particolare:
• delle retribuzioni del personale disabile, per le quali sono previste apposite caselle ( Righi IK4 e IK24)
• dei contributi obbligatori per le assicurazioni infortuni sul lavoro; questa deduzione, prevista dall’art. 11 del Dlgs 446/97, che contiene disposizioni comuni ai due metodi di determinazione della base imponibile, è contestata dall’Agenzia delle Entrate, che sostiene ( nella Circolare del 26 Luglio 2000, n. 148/E e nelle stesse istruzioni alla Dichiarazione ) che l'ente pubblico possa dedurre tali contributi solo con il metodo del Vpn ( colonna 2 del rigo IK 20, solo per il personale della sfera commerciale) e non con il metodo retributivo; si tratta di una posizione, che a parere di chi scrive (oltre che della Cassazione…), non è conforme alla legge. Operare questa deduzione ( in mancanza, come nel caso precedente, di apposita casella nella sezione I rigo IK4) direttamente dalle retribuzioni imponibili comporta ancora dei rischi di accertamento, per cui potrebbe essere consigliabile la strada del pagamento senza questa deduzione, e della successiva istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del Dpr 602/73, entro 48 mesi dal pagamento. Dopo che le Commissioni tributarie provinciali di Roma, Firenze, Prato e Padova, e le Commissioni tributarie regionali del Lazio e della Toscana (in tutto ben 19 sentenze) si erano pronunciate in modo favorevole ad alcune aziende ospedaliere e territoriali, affermando il diritto al rimborso della maggiore imposta pagata, è intervenuta finalmente la Suprema Corte, riunitasi nell’aprile del 2017; tutti i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate sono stati respinti, confermando l’orientamento univoco emerso dalle Commissioni tributarie (sentenze n. 15036 e 15037 del 16 Giugno 2017). Sono poi state emanate altre sentenze da parte della Suprema Corte, tutte positive per le Aziende che avevano chiesto il rimborso della maggiore imposta pagata ( n. 29867 del 13 dicembre 2017 e n. 11021 del 19 aprile 2019). Tuttavia l’ Agenzia delle Entrate insiste con la propria posizione negativa, per cui nelle istruzioni al modello 2022 non si rilevano cambiamenti rispetto a quelle degli anni passati, mentre nel quadro IK non c’è alcuna nuova casella. Poiché la posizione della Suprema Corte non risulta sia stata contraddetta da sentenze più recenti, a parere di chi scrive, può essere ragionevole dedurre l’importo dei contributi Inail attribuiti alla sfera istituzionale dall’importo delle retribuzioni da indicare al rigo IK1, in quanto un amministratore pubblico ha il “dovere” di non distogliere risorse destinate all’assistenza sanitaria dei cittadini per pagare imposte non dovute.


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