Aziende e regioni

Enti accreditati: le falle delle Regioni nella stipula dei contratti e nei controlli sulle incompatibilità

di Ettore Jorio*

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24 Esclusivo per Sanità24

Gli accreditati contrattualizzati rappresentano, di fatto, una soluzione al dilagare progressivo del mal funzionamento del servizio sanitario pubblico. Il recente dato offerto dall’Istat è allarmante. Sono più di quattro milioni i cittadini che si rivolgono alla assistenza a pagamento a causa delle liste di attesa, spesso al di là dei tempi vitali.
Tutto questo genera un grave disagio nella percezione sociale dei Lea, principalmente a chi è costretto a cercare i soldi per accedere come al servizio da solvente. Per non parlare, di come impedisce a chi non ha quattrini addirittura la percezione dei livelli essenziali di assistenza.
Dunque, un grazie alla concorrenza amministrata di supplire alle deficienze del servizio pubblico a denominazione di origine controllata incapace, da tempo, di dare risposte alla domanda sempre più frenetica.
Intanto, però i poveri piangono, specie quelli che non hanno il cosiddetto “santo in paradiso” che rintracci loro un posto letto decoroso ovvero una diagnosi per immagini salvavita.
A fronte di tutto questo, occorre pretendere che la erogazione delle prestazioni accreditate/contrattualizzate sia la più corretta possibile. Per intanto, generata secondo un preciso fabbisogno epidemiologico, impeditivo di rilasci a gogò, come sta avvenendo in diverse regioni, ove la duplicazione delle postazioni erogatrici private si moltiplica con maggiore velocita di quanto fecero i più nobili “pani e pesci”.
Ebbene, i sistemi sanitari regionali stanno in proposito disattendendo a regole ben precise sia in termini di rilascio di accreditamento istituzionale e di contrattualizzazione dei budget che di sorveglianza e controllo.
Quanto alle prime, necessita una maggiore osservanza alle leggi, soprattutto quella recentemente modificata dal Ddl concorrenza 2021 (legge n. 118/2022), che ha profondamente inciso sugli artt. 8 quater e quinquies del vigente d.lgs. 502/1992. Una riscrittura radicale degli anzidetti precetti normativi, atteso che oggi presentano novità importanti, per alcuni versi dimostratrici di una comune ratio legislativa che pretende di mutare le «regole di ingaggio» degli erogatori privati. Tutto questo determinerà non poche modificazioni nella gestione della concorrenza amministrata, posta a baluardo dell’erogazione dei LEA, in un regime di sana competizione tra il pubblico e il privato erogatore.
Una novità, questa, che ha due facce entrambe positive:
-la prima di introdurre una sana e maggiore competizione nel soddisfacimento della programmazione del fabbisogno epidemiologico residuale, comunque fatta quasi ovunque per modo di dire perché senza rilevazione alcuna, da coprire con accreditamento privato e conseguenti contratti;
-la seconda di sopprimere il rinnovo dovuto dell’accreditamento e la stipulazione doverosa dei contratti nonché di introdurre un’offerta accreditata privata di maggiore qualità per il cittadino e di convenienza per l’economia pubblica.
Relativamente alle regole agonistiche da applicare regionalmente, sarà compito delle Regioni sapersele dare bene anche alla luce di quello che sarà l’imminente Codice dei contratti.
Il secondo dei temi è quello del doveroso controllo sull’agire degli accreditati/contrattualizzati. Al riguardo, le maglie delle verifiche periodiche e continuative sono invero un po’ larghe. Non è infrequente lo svolgimento di attività degli accreditati svolte in termini apertamente contrari alle regole ordinamentali. Prioritariamente, a quelle che escludono ogni forma di prestazione professionale resa da medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, anche in modalità libero-professionale (legge 412/1991, art. 4, co. 7). Un divieto assoluto che, ovviamente, investe le prestazioni rese altresì in strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e, quindi, col medesimo contrattualizzate (legge 662/1996, art. 1, co. 5).
Una ratio legislativa trascurata, quella che pretende di impedire che il dipendente pubblico possa comunque determinare un’influenza negativa sulla struttura pubblica dalla quale è dipendente, attraverso lo sviamento dell’utenza in favore di strutture private che lavorino in nome, per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Le anzidetta ragioni di interesse pubblico risiedono nel fatto che una siffatta promiscuità potrebbe ingenerare, anche in relazione ai minori costi organizzativi che tali generi di prestazioni assicurano, se perfezionate in regime di libera-professione, una dannosa e sleale concorrenza nell’ambito delle scelte che l’utenza ha l’opportunità di perfezionare ricorrendo al CUP competitivo, che risulterebbe così viziato nella ragione istitutiva e nell’esito.

*Università degli Studi della Calabria


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