Dal governo

Risk professionale: serve una visione organica per ricondurre tutto a sistema

di Ernesto Macrì (docente Cineas master in Hospital risk management)

Le novità introdotte dalla commissione Affari sociali nel settore della responsabilità dei professionisti sanitari, almeno sulla carta, si potrebbero rivelare di un forte impatto su alcune problematiche di portata generale come quelle della natura stessa della responsabilità, nonché della distribuzione dell’onere della prova.

La ricetta proposta dalla riforma in commento, per ridurre gli effetti negativi della medicina difensiva e del contenzioso legato al rischio clinico con l’obiettivo di tutelare il paziente, si muove lungo alcune precise direttrici di marcia:

1) una modifica sostanziale dei criteri di imputazione che governano la responsabilità sanitaria;
2) l’introduzione di un vero e proprio obbligo di assicurazione a carico delle strutture;
3) il potenziamento delle attività di prevenzione e gestione dei rischi, anche in funzione dell’ottimizzazione dei processi assicurativi.

Ma vediamo più nel dettaglio alcune delle norme attorno cui ruotano tutti i propositi di riforma. Il perno centrale delle due proposte è chiaramente posizionato sulla ridefinizione della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, sia in ambito civile che penale. Per quanto concerne i profili penali, l’articolato si propone, anzitutto, l’introduzione nel nostro codice penale, di un nuovo articolo, il 590-ter, che sotto la rubrica “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, prevede la punibilità solo in caso di colpa grave dell’operatore sanitario, il quale, a causa di imperizia, provoca la morte o la lesione personale del paziente. Tuttavia, la colpa grave è esclusa quando, tenuto conto delle rilevanti specificità del caso concreto, l’esercente la professione sanitaria si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida o alle buone pratiche clinico assistenziali.

Un profilo di assoluta novità rispetto all’articolo 3, comma 1, del c.d. Decreto Balduzzi, è da rintracciare nella formalizzazione e valorizzazione normativa di quali linee guida e buone pratiche dovranno essere prese a riferimento come concreto parametro di misurazione della colpa, e precisamente quelle adottate dalle società scientifiche iscritte in un apposito elenco, istituito con decreto del ministro della Salute. È pur vero, tuttavia, che tali direttive sanitarie appariranno tanto più autorevoli quanto più sarà possibile sottoporle ad un’approfondita verifica, finalizzata a riscontrare la correttezza del procedimento di formazione, della maggiore o minore condivisione in letteratura, oltre che, dell’influenza di fattori e profili economico-aziendalistici, certamente estranei a quelli propriamente scientifici.

Nell’articolato le novità sul versante civilistico, si segnalano, da un lato, nella conferma della natura contrattuale della responsabilità civile della struttura pubblica e privata, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Cc, dall’altro lato, nel sancire come extracontrattuale la responsabilità del professionista sanitario che opera all’interno delle medesime, «anche se scelto dal paziente e ancorché non dipendente della struttura stessa». Due annotazioni. La prima è che le conseguenze più immediate legate alla previsione della responsabilità extracontrattuale dell’esercente la professione sanitaria, sono, per citare le più importanti, una riduzione dei termini di prescrizione a 5 anni (anziché 10 anni previsti per la responsabilità contrattuale), e lo spostamento dell’onere probatorio sul paziente. La seconda è che, se la ratio ispiratrice del disegno di legge è la riduzione della medicina difensiva (positiva e negativa) per i costi e i rischi che essa comporta, tuttavia, la formulazione non particolarmente perspicua della norma in questione, darà certamente luogo a non poche difficoltà interpretative, in particolare in tutte quelle ipotesi in cui il danneggiato abbia concluso con il medico un contratto d’opera professionale, per una prestazione medico-chirurgica da eseguire (in regime ambulatoriale o di ricovero) presso una struttura sanitaria (pubblica o privata).

Sempre nell’ottica di spostare il baricentro del sistema della responsabilità sanitaria dal singolo operatore sull’ente che eroga le prestazioni sanitarie, deve esser letta, sul piano strettamente assicurativo, la previsione di un vero e proprio obbligo di assicurazione a carico delle strutture sanitarie, a vantaggio del proprio «personale a qualunque titolo operante presso l’azienda, la struttura o l’ente». Da notare, tuttavia, che anche il dipendente deve essere a sua volta assicurato «al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa», che rimane condizionata alla sussistenza del dolo o della colpa grave del professionista.

Un elemento di assoluta novità connesso proprio all’azione di rivalsa, è rappresentato dall’obbligo, posto a carico delle strutture sanitarie, di comunicare al medico, affinché lo stesso vi possa intervenire, l’instaurazione del giudizio civile nel quale sia richiesto il risarcimento del danno.

Completano il quadro, da un lato, un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione delle strutture sanitarie e/o dei medici, nel tentativo di replicare un modello di protezione del danneggiato tipico dell’assicurazione obbligatoria della RC auto; dall’altro lato, nell’intento di deflazionare il contenzioso, la previsione di esperire, preliminarmente all’introduzione di un giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità medica, un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile, cui devono partecipare obbligatoriamente tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici della struttura sanitaria e del medico. In conclusione, l’auspicio è che il tentativo di riperimetrare molte delle principali problematiche che tormentano la responsabilità sanitaria, sappia coniugarsi con una visione organica che consenta di collocare in una prospettiva di sistema tale disciplina.

Ernesto Macrì

© RIPRODUZIONE RISERVATA