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Sanità in convenzione, per il Garante privacy vanno comunicati solo i dati indispensabili

Le strutture sanitarie, accreditate e convenzionate, possono inviare i dati dei loro pazienti e dei medici curanti agli organismi sanitari di controllo regionale per consentire la verifica di eventuali sprechi o inesattezze in merito alle prescrizioni di farmaci e prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario. Lo ha precisato l’Ufficio del Garante, interpellato da un'Associazione Onlus, che gestisce comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Si conferma così la compatibilità delle procedure di controllo per la riduzione di sprechi nell'uso delle risorse pubbliche con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nel rispondere al quesito, l'Autorità ha affermato che il trattamento di dati di carattere sensibile da parte di soggetti pubblici per finalità di carattere amministrativo è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nel rispetto di quanto indicato più nel dettaglio nel Regolamento per il trattamento dei dati sensibili che ogni Regione ha adottato.

Il Regolamento specifica, infatti, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili su di essi e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, tra cui rientra appunto anche il controllo della spesa sanitaria. La comunicazione dei dati sanitari degli assistiti verso le strutture sanitarie di controllo regionali deve comunque limitarsi ai soli dati indispensabili a consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio previste dalla normativa di settore. Tenuto conto della particolare natura delle informazioni che verranno comunicate, l'Ufficio del Garante ha infine chiesto di porre particolare attenzione alle modalità di trasmissione dei dati.


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