Dal governo

Lorenzin approva le nuove tariffe per i medicinali galenici

Dopo quasi 25 anni è stata approvata la nuova tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali galenici, ossia quelli preparati dal farmacista. Il decreto che adegua le tariffe vigenti alle fluttuazioni dei costi di produzione è stato firmato oggi dal ministro Beatrice Lorenzin. «È stato possibile raggiungere questo importante e atteso traguardo - sottolinea in un comunicato il ministero - grazie al lavoro svolto da un Tavolo tecnico istituito presso il ministero della salute, cui hanno partecipato rappresentanti della Fofi, Ferderfarma, Asfi, Assofarm, Farmacie unite, Sifap e Utifar». Con questo provvedimento viene individuato «il metodo di determinazione del prezzo per la preparazione estemporanea e integrale in farmacia dei medicinali per uso umano e veterinari, che tiene conto sia del costo delle sostanze, dei costi di preparazione e soprattutto della professionalità dei farmacisti».

Il decreto stabilisce «che non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella “Tabella dei prezzi delle sostanze”, anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato». «Inoltre - spiega il ministero - per le sostanze non comprese in tabella l'attuale criterio del raddoppio del prezzo viene sostituito dal prezzo di acquisto, determinando un contenimento del prezzo finale del farmaco, con conseguente risparmio di spesa per il paziente». Vengono, inoltre, aggiornati gli importi dei diritti addizionali: in particolare, è stato soppresso il diritto addizionale diurno per le farmacie urbane e rurali e previsto solo per quelle rurali sussidiate.

Per quanto attiene invece ai diritti addizionali notturni, il decreto «ha aggiornato il relativo importo per le farmacie urbane e rurali e per le rurali sussidiate». Da ultimo, il decreto stabilisce «che i prezzi così determinati non possano essere incrementati in alcun caso e conferma lo sconto, nella misura del 16%, in favore degli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale».


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