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Manovra 2018/ Payback e Iva, finalmente chiarezza

di Alberto Santi

Su pay back farmaceutico e Iva finalmente viene fatta chiarezza. Con la legge di bilancio 2018 il legislatore è intervenuto per definire il corretto trattamento ai fini Iva delle somme che le aziende dal 2013 sono tenute a restituire alle Regioni ed alle Province Autonome, in forza del meccanismo previsto dal DL n. 95/2012, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera, in caso di sforamento del tetto stabilito dalla legge. Il passaggio normativo era da molto tempo atteso dalle imprese del settore, dopo che l'Agenzia delle entrate si era pronunciata nel 2015, in risposta a una richiesta di consulenza giuridica e si stava sviluppando un certo contenzioso, alimentato anche da comportamenti difformi da parte degli operatori interessati.

La questione controversa
Come è noto, il cosiddetto pay back identifica la particolare procedura introdotta con l'art. 15 del citato DL n. 95/2012, per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare parzialmente – in misura pari al 50% - l'eccedenza della spesa farmaceutica ospedaliera, allorché sia superato il suo tetto stabilito per legge. Più precisamente, nel caso in cui venga accertato dall'Aifa uno sforamento della soglia, il comma 8, dell'art. 15 richiamato prevede che il ripiano sia effettuato dalle imprese mediante versamenti disposti direttamente a favore delle Regioni e delle Province autonome. Tali somme sono calcolate sui prezzi dei farmaci al lordo dell'Iva.

Di qui il dubbio circa la possibilità di recuperare l'imposta sul valore aggiunto applicata dalle imprese sulle cessioni di prodotti, in relazione al quale – come detto – l'Agenzia delle entrate era stata sollecitata a fornire un chiarimento interpretativo. In questa occasione, con il documento prot. n. 954-27/2015, mai trasfuso in Risoluzione ma ampiamente noto fra gli addetti ai lavori, l'Agenzia aveva concluso che il pay back ospedaliero costituisce una riduzione di prezzo imposta dalla legge. Come tale, lo sfondamento della soglia di spesa ospedaliera prefissata costituisce “una condizione risolutiva parziale stabilita ex lege, facente già parte dell'originario accordo, che incide sull'obbligazione pecuniaria determinando la revisione del prezzo”.

Di conseguenza, al verificarsi della detta condizione, si determina il presupposto per emettere una nota di variazione in diminuzione dell'Iva addebitata in rivalsa in occasione della cessione dei prodotti farmaceutici, ai sensi dell''art. 26 del Dpr n. 633/1972. Ciò nonostante, molti erano gli aspetti dubbi sui quali gli operatori del settore attendevano una presa di posizione ufficiale che mettesse il sistema in piena sicurezza, anche in considerazione degli importi in gioco.

L'intervento chiarificatore della legge di stabilità
I commi 394 e seguenti della Legge di stabilità, come accennato, sono dedicati a risolvere definitivamente la questione. In primo luogo, il legislatore conferma che l'Aifa procede alla determinazione delle quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica al lordo dell'Iva in coerenza con la normativa vigente.

Dopo di che, entrando nel vivo della questione, per i versamenti effettuati ai fini del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, viene confermata la possibilità per le aziende farmaceutiche di portare in detrazione l'Iva, determinata scorporando l'imposta a credito dall'ammontare dei versamenti effettuati, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Dpr n. 633/1972.

Per il pay back versato a titolo di importo equivalente alla riduzione del prezzo di vendita dei farmaci richiesta all'Aifa, nella misura del 5% e dell'1,83%, invece, le aziende possono portare in detrazione l'Iva, da applicare sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti già disposti sia effettuato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta. Non è ammessa, in tal caso, alcuna possibilità di compensazione fra i due importi.

Modalità operative e riflessi sulla fiscalità diretta
Particolarmente importanti sono poi le indicazioni contenute nel commi successivi, relativamente alle modalità attraverso le quali è possibile far valere il diritto alla detrazione dell'imposta. Fermo restando che il diritto sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti, le aziende farmaceutiche devono a tal fine emettere un documento contabile apposito, nel quale vanno indicati gli estremi dell'atto con cui l'Aifa ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare. Si tratta di un documento interno, che deve essere conservato con le modalità imposte dalla normativa Iva. Per i versamenti comunque eseguiti dalle aziende alla data di entrata in vigore della legge, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell'Iva relativa all'anno 2018 (30 aprile del prossimo anno).

Assai opportuna è anche la precisazione per cui, in relazione ai versamenti già effettuati per il ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti tenuti in passato dalle aziende farmaceutiche, sia ai fini contabili sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. In particolare, laddove sia stato in passato dedotto il costo relativo all'Iva non detratta, l'esercizio del diritto alla detrazione codificato dalla nuova disposizione comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva tassabile, ai sensi dell'art. 88 del Tuir, di pari importo, nel periodo d'imposta in cui la detrazione è operata.

Per i versamenti di importi equivalenti, dovuti alla riduzione stabilita dall'AIFA del 5% dei prezzi dei farmaci e di quelli corrisposti per un importo pari all'1,83% sul prezzo di vendita al pubblico, qualora le aziende farmaceutiche abbiano detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, le stesse dovranno provvedere, entro il 16 gennaio, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro delle vendite; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'art. 101 del Tuir, pari all'importo della stessa.

Pay back 2018
Al fine di uniformare il trattamento IVA delle diverse tipologie di pay back, viene infine stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2018, tutti i versamenti sono conteggiati al lordo dell'Iva. Per il pay back pari al 5%, questo principio vale a partire dai versamenti dovuti in relazione alla sospensione della riduzione dei prezzi richiesta dalle aziende farmaceutiche per l'anno 2018 e calcolati sulla base dei dati dei consumi del 2017. Per il pay back dell'1,83%, invece, il calcolo al lordo dell'Iva si applicherà a partire dai versamenti calcolati sulla base dei consumi dell'anno 2018.

Per evitare compensazioni contabili, viene poi previsto l'obbligo per le aziende farmaceutiche di effettuare il versamento della quota di pay back, scomputata dell'Iva, alle Regioni e della quota dell'Iva direttamente all'erario. Da ultimo, viene precisato che tutte le disposizioni sopra sintetizzate si applicano anche alle cessioni di farmaci soggette alla scissione dei pagamenti (o split payment) di cui all'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972.


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