Dal governo

Conguaglio contributivo 2017 per i dipendenti pubblici

di Claudio Testuzza

L’Inps con la circolare n. 30 del 31 gennaio ha indicato chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2017 per i datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica. In particolare, per quel che concerne l'aspetto contributivo, le operazioni di conguaglio consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere e dei redditi percepiti nell'anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore.
L'articolo 2, comma 18, della legge n.335/1995 aveva stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti, successivamente al 31/12/1995, a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Il massimale è, per il 2017 pari a € 100.324,00 è viene rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat.
Il predetto massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici dei dipendenti pubblici, compresa, per costoro, dell'aliquota aggiuntiva dell'1 %. Ricordiamo che per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota aggiuntiva dell'1 % a carico dell'iscritto nel caso in cui l'aliquota a suo carico sia inferiore al 10 %. L'aliquota dell'1 % si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Si rammenta che per l'anno 2017 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota dell'1% è pari a € 46.123, corrispondente a € 3.844 mensili.
Viene sottolineato. nella circolare, che le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata non si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale con le retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.
Viene, inoltre, indicato che, nel caso in cui il superamento del massimale derivi anche da redditi erogati da altri soggetti riferiti ad un rapporto di lavoro distinto ovvero riconducibili ad un unico rapporto di lavoro, ciascun sostituto d'imposta potrà modificare esclusivamente le proprie denunce tenendo conto della formazione nel tempo del montante.
Si sottolinea, poi, in particolare, che in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie l'imponibile contributivo è sottoposto anch'esso ai limiti dei massimali. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice Istat e per l'anno 2017 il massimale è pari a € 182.874.
Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla gestione pubblica le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il mese di febbraio. Ne consegue che le denunce relative alle operazioni di conguaglio dovranno pervenire all'Inps non oltre il 16 di marzo 2018.


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