Dal governo

Ddl Concorrenza in Cdm: con le nuove norme saranno «dirigenti» solo i medici?

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Al Consiglio dei Ministri del 4 novembre arriva il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, da adottare ai sensi dell’art. 47 della legge 99/2009. Nel testo è presente una Sezione V titolata “Concorrenza e tutela della salute” che, sua volta, contiene una norma che riguarda le selezioni per la direzione di struttura complessa. Si tratta dell’art. 18 che, al fine di conferire maggiore trasparenza alle selezioni dei "primari", interviene sostituendo interamente il comma 7-bis dell’art. 15 del decreto 502/1992, il quale era stato introdotto, come è noto, dalla legge 189/2012, la cosiddetta legge Balduzzi. Le finalità della disposizione sono evidenti: cercare di limitare la discrezionalità della scelta da parte del Direttore generale e garantire il massimo dell’imparzialità della commissione. Tali obiettivi sembrano coerenti con l’enunciato dell’art. 1 del Ddl laddove si intende "migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dei cittadini". Per fare ciò si prevede:
1. i tre primari sorteggiati dovranno essere due di fuori regione e uno solo della medesima regione, ribaltando così la precedente proporzione;
2. il Presidente della commissione sarà automaticamente il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati (quindi mai il direttore sanitario) mentre prima veniva eletto dagli stessi componenti e, in caso di parità di voti, si sceglieva il più anziano di età;
3. Il direttore generale non avrà più la facoltà di conferire l’incarico al secondo o al terzo della graduatoria, previa adeguata motivazione, ma dovrà obbligatoriamente procedere alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.
Alle modifiche di cui sopra, e segnatamente quelle del punto 3, conseguirà anche una importante novità, quella cioè che la giurisdizione su tali selezioni passerà al Tar perché in passato era stato ritenuto che il contenzioso dovesse essere di competenza del Giudice ordinario in quanto non si trattava di concorsi pubblici ma di incarichi fiduciari: se il Direttore generale sarà vincolato al candidato con il miglior punteggio, l’assimilazione di queste selezioni al concorso pubblico sarà completa.
Queste le scelte del Governo rispetto alle quali dubito che le Regioni siano concordi. A prescindere dalla incisività del provvedimento – la cui realizzabilità, secondo me, sarà fortemente discussa in aula - quello che è necessario sottolineare non è il merito bensì la forma della disposizione legislativa che già dalla rubrica dell’art. 18 lascia esterrefatti. Infatti il Ddl si rivolge alla "dirigenza medica" e la dizione non sembra affatto un refuso perché poi nel testo del nuovo comma 7-bis si parla espressamente di "incarichi di direttore medico di struttura complessa". È solo il caso di ricordare che il pregresso – ma ancora in vigore – comma 7-bis riguardava i medici ma anche la dirigenza delle professioni sanitarie come chiaramente indica la rubrica dell’art. 15, peraltro non oggetto di modifiche. E, allora, che fine faranno biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi ? Se è una scelta consapevole è del tutto irragionevole; se è un abbaglio è, forse, ancora più grave. E già che ci siamo, una ulteriore forte critica al testo è quella di non aver colto l’occasione delle modifiche al comma 7-bis per risolvere l’annosa e surreale questione delle selezioni per i direttori di struttura complessa infermieristici e tecnico-sanitari per i quali la normativa del 2012 era sostanzialmente inapplicabile.
Qualora il testo venga corretto inserendo le professioni sanitarie, sussiste comunque una altra grande incognita sulla funzionalità delle commissioni perché spessissimo i direttori di altre regioni non accettano l’incarico, in particolare quando gli uffici li informato che non è previsto alcun compenso (come avviene in alcune regioni). Se il numero degli “esterni” aumenta, ovviamente aumentano anche le possibilità che la commissione non si riesca a costituire. Perché allora non fare esplicito riferimento all’art. 3, comma 12 della legge 56/2019, cosiddetta "Concretezza", che considera l’incarico compito di istituto e, sostanzialmente, obbligatorio prevedendo però in modo chiaro e inequivocabile il diritto al compenso previsto dal Dpcm del 2020 che, invece, attualmente non ha alcuna copertura normativa per le selezioni di cui stiamo parlando?


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