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Omicron soffia sull'obbligo vaccinale: scatta dai 50 anni. Super Green Pass al lavoro. Nuove regole per la scuola. Pa più «smart»

di B. Gob.

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24 Esclusivo per Sanità24

«Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Ue residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età». Lo si legge nella bozza del nuovo "decreto Covid", esaminato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio. Prevista l'esenzione (o il differimento) dall'obbligo «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2. Per chi sia immunizzato per aver contratto la malattia, l'obbligo è solo rinviato: secondo il testo «l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante - determina il differimento della vaccinazione».
«I provvedimenti di oggi - ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi - vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche. Vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi e spingere gli italiani che ancora non si sono vaccinati a farlo. Interveniamo in particolare sulle classi di età che sono più a rischio di ospedalizzazione per ridurre la pressione sugli ospedali e salvare vite».
Dopo i 50 anni, sempre secondo il testo del decreto disponibile al momento in cui si scrive, servirà il super Green Pass (ottenibile, come noto, con vaccino Covid o se immunizzati per malattia naturale). I lavoratori che comunichino di non avere le certificazioni richieste o che ne siano privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, «senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022». I giorni di assenza ingiustificata non saranno retribuiti.
Il nuovo decreto che arriva al termine di un ampio confronto in sede di Cabina di regia e con le Regioni, contiene la revisione delle regole sulla quarantena e la Dad (a partire dai 3 casi) a scuola e stanzia 92.505.000 euro per il 2022, «al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi Covid-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi finalizzati al ristoro delle farmacie a fronte dell'erogazione di tamponi gratuiti ai ragazzi».

La sintesi delle misure
Obbligo vaccinale
Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Green Pass Base
È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto Ordinario a coloro che accedono a
• servizi alla persona
E inoltre a:
• pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Smart working
Il Consiglio dei ministri è stato informato dal Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il ministro del Lavoro una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile
Scuola
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività:
- Scuola dell’infanzia
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
- Scuola primaria (Scuola elementare)
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la Dad per la durata di dieci giorni.
- Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la Dad per dieci giorni.


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