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Legge Gelli, l'Intesa in Stato-Regioni sblocca il "decreto polizze". Il testo

di Barbara Gobbi

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24 Esclusivo per Sanità24

Con il via libera all'Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto "polizze" del Mise di concerto con Salute e Mef si sblocca a un soffio dai cinque anni tondi dall'approvazione un tassello fondamentale - anche se non è l'ultimo, visto che ora il testo passa al Consiglio di Stato - nell'attuazione della legge "Gelli" (n 24/2017) sulla responsabilità sanitaria. Il testo individua infatti le classi di rischio e quindi i massimali minimi per le polizze che secondo la legge sono chiamati a sottoscrivere sia le strutture sanitarie pubbliche e private sia gli operatori sanitari. Una svolta che - stabilendo anche l'ampiezza delle copertura e l'operatività temporale della garanzia - "dà gambe" a una legge fino a oggi inevitabilmente attuata solo in parte. E peraltro già parzialmente modificata dalla Giurisprudenza.
Quello sulle polizze è stato un passaggio complicato: inevitabile, visti i differenti interessi in campo tra Regioni, ministeri, compagnie assicurative, professionisti e cittadini. Fino all'ultimo il braccio di ferro in particolare con le Regioni ha comportato modifiche e limature, con i governatori che hanno ottenuto un atterraggio (dopo 5 anni) più "morbido": 24 mesi è il termine entro il quale le strutture sanitarie dovranno adeguare le misure organizzative e finanziarie. Ma "24" è il numero magico anche per le compagnie, che avranno 2 anni di tempo per adeguare i contratti di assicurazione ai requisiti minimi fissati dal decreto. Infine, le polizze aggiudicate nell'ambito di bandi pubblici, ove non rinegoziabili tra le parti, restano in vigore fino a scadenza naturale del contratto e "comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto".
I massimali minimi di garanzia delle polizze per la responsabilità civile verso terzi individuati per diverse classi di rischio dal decreto ministeriale variano da una cifra non inferiore a 1 milione per sinistro (ad esempio per ambulatorie laboratori) fino ad almeno 5 milioni per sinistro e per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.


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