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Fisco/ Farmacie, non rientra nell'imponibile la remunerazione aggiuntiva dei farmaci Ssn

di Alberto Santi

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24 Esclusivo per Sanità24

La remunerazione aggiuntiva spettante alle farmacie per il rimborso di farmaci erogati in regime di Ssn, come previsto da "Decreto Sostegni", non concorre a formare la base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap ed è esclusa dall’Iva. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 219 del 27 aprile 2022, con la quale ha ricordato che la normativa, a giustificazione del riconoscimento della remunerazione aggiuntiva, fa esplicito riferimento al sostegno alle imprese, connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
La normativa applicabile. La questione oggetto del quesito riguarda il trattamento fiscale da riservare alla remunerazione aggiuntiva destinata alle farmacie, prevista dal decreto del ministro della Salute dell'11 agosto 2021, con il quale è stata data applicazione al D.L. n. 41/2021, cosiddetto "Decreto Sostegni", per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn. La parte introduttiva del decreto, a giustificazione del riconoscimento della remunerazione in esame, fa esplicito riferimento al sostegno alle imprese, connesso all'emergenza Covid-19. Si legge, infatti, che al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del servizio sanitario nazionale (Ssn) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, "è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale".
La durata della remunerazione aggiuntiva è prevista per un tempo limitato, avendo decorrenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, e non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata.
A fronte di tali previsioni, si sono tuttavia sviluppati pareri contrastanti sul corretto trattamento fiscale, tanto ai fini delle imposte sui redditi che dell’Iva, di queste somme erogate alle farmacie.
Il corretto trattamento fiscale. L’Agenzia delle entrate fuga ogni dubbio interpretativo al riguardo, facendo sostanzialmente proprie le conclusioni a cui era già giunta Federfarma con la propria Circolare 29 ottobre 2021 n. 15675/598.
La risposta dell’Agenzia valorizza il dato testuale delle disposizioni sopra richiamate, per ritenere che si tratti di un vero e proprio ristoro, alla stessa stregua degli altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo Iva.
Per quanto riguarda le imposte dirette, l'art. 10-bis del “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione ai fini dell’Irap.
Pertanto, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dalla norma agevolativa, l'Agenzia ritiene che la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, non sia tassabile.


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