Dal governo
Previdenza/ Gli statali possono rimanere nella loro cassa
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
Condivisi con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, specificando le prerogative per gli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione, noti come “assicurati”.
Con il messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024, l’Inps ha esplicitato chiarimenti riguardanti una novità della legge n. 122/2010 che prevedeva l’abrogazione delle ricongiunzioni gratuite riservate ai dipendenti pubblici. D’allora ( luglio 2010) i lavoratori pubblici non possono più spostare i contributi da un Fondo/Cassa ad un altro conservando pienamente i diritti pensionistici, se non a pagamento.
In conseguenza della predetta abrogazione, a partire dal 31 luglio 2010 gli «assicurati» cessati senza diritto a pensione, possono presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini di decadenza previsti dalle norme di settore.
Per i lavoratori iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato (Ctps) cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza maturare presso la cassa il diritto a pensione, spiega l’Inps, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione contributiva presso il Fpld ( Fondo pensioni lavoratori dipendenti ). Tale costituzione, effettuata ai sensi delle norme vigenti all’epoca, è obbligatoria e, a prescindere da una richiesta dell’interessato, avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro senza il conseguimento del diritto a pensione.
L’Inps sottolinea che la costituzione d’ufficio della posizione al Fpld avviene in automatico, salvo che l’interessato non intenda attendere il conseguimento dell’età per maturare la pensione di vecchiaia. L’Inps precisa, inoltre, che i soggetti cessati prima del 31 luglio 2010, in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni alla data di cessazione, ma che non intendano attendere il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, hanno facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di fare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi.
Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010 la costituzione della posizione assicurativa presso il Fpld dell’AGO, opera esclusivamente a domanda degli interessati. Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini “ decadenziali ”.
Per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010 si conferma che, a seguito dell’abrogazione della legge n. 322/1958, è data la possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accrediti figurativi, oltre i termini decadenziali.
La possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e riconoscimento del servizio militare di leva è estesa anche ai superstiti dell’assicurato, riconoscendo in capo agli stessi le medesime prerogative del de cuius titolare della posizione assicurativa.
L’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, prevedeva che la ricongiunzione di periodi già coperti d’ assicurazione per liberi professionisti si possa effettuare nella gestione presso la quale sia in atto da ultimo, e cioè al momento della domanda, l’iscrizione del richiedente. Analogamente, la facoltà di ricongiunzione prevista al comma 2 del medesimo articolo 1 è riconosciuta in favore di coloro che si trovino nella situazione inversa di essere stati prima iscritti presso una forma di previdenza obbligatoria, come lavoratori dipendenti o autonomi, e poi presso la Cassa professionale ove l’iscrizione sia in atto al momento della presentazione della domanda e dove possono, pertanto, chiedere la ricongiunzione stessa.
Soltanto dopo il compimento dell’età pensionabile, in alternativa alle ipotesi sopra delineate, è prevista. dal successivo comma 4 dello stesso articolo 1, la possibilità di chiedere la ricongiunzione in esame presso una qualsiasi delle gestioni pensionistiche, a condizione che i richiedenti possano ivi far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in relazione ad attività effettivamente prestata.
Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione, computo ed accredito figurativo, sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti nella posizione assicurativa dell’interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione.
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