Sentenze

Consiglio di Stato: illecito escludere i nuovi operatori accreditati dai contratti con le Asl

di Manuela Perrone

Non si può precludere ad alcun soggetto accreditato l'accesso al mercato delle prestazioni erogabili per il servizio sanitario pubblico. Fermo restando il tetto di spesa massimo, infatti, «la ripartizione dei budget tra i soggetti accreditati dovrebbe essere operata in base ad appositi criteri idonei a garantire parità tra tali soggetti, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno sottoscritto in precedenza un contratto».

A stabilire la necessità di non svantaggiare i nuovi accreditati è la terza sezione del Consiglio di Stato che, con la decisione n. 4574 del 16 settembre, ha confermato l'annullamento della delibera IX/2633 con cui la Regione Lombardia aveva dettato le regole per la gestione 2012 del servizio sociosanitario regionale bloccando i nuovi contratti. Era stato il Tar lombardo ad accogliere nel 2012 il ricorso di una società accreditata con il Ssr che si era vista respingere dall'Asl di Brescia la richiesta di sottoscrivere un contratto per prestazioni di medicina specialistica.

L'alt ai nuovi erogatori - ha tentato di spiegare la Regione - è la conseguenza della saturazione dell'offerta e l'accreditamento non attribuisce anche il diritto alla successiva sottoscrizione di un contratto con le Asl. Ma prima il Tar e ora il Consiglio di Stato non sposano questa tesi. È vero, sottolinea Palazzo Spada, che l'accreditamento non obbliga le aziende a stipulare convenzioni. Ma, alla luce degli articoli 32 e 41 della Costituzione, precludere del tutto l'accesso ai nuovi privati accreditati al mercato delle prestazioni Ssr è una illegittima discriminazione. Un contratto precedente può ben costituire un criterio rilevante per l'assegnazione delle risorse ma «non può giustificare l'esclusione a tempo indefinito dal mercato di altri soggetti che si è ritenuto di poter accreditare».

La Regione non può quindi privilegiare i "vecchi" e non può fare riferimento soltanto al criterio della spesa storica. Ma la società appellante non può pretendere alcun risarcimento. Nel comportamento della Lombardia non è ravvisabile alcuna «colpevole negligenza», men che mai dolo: il blocco ai nuovi contratti - riconosce il Consiglio di Stato - «è una prassi diffusa» nelle Regioni anche per contenere la spesa.