Imprese e mercato

Anac: no al frazionamento artificioso degli incarichi per evitare la gara

di Stefano Usai

Il responsabile unico del procedimento non può effettuare un frazionamento artificioso degli incarichi da assegnare al solo fine di procedere con affidamenti diretti in luogo delle doverose procedure “concorsuali” maggiormente concorrenziali, sia pur informali, come il cottimo fiduciario. Con il parere n. 49/2015, l'Anac ribadisce l'illegittimità della procedura. Nel caso di specie, la questione si imponeva anche in considerazione del fatto che la stazione appaltante, nel proprio regolamento interno di recepimento della disciplina che consente le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia, invece di prevedere l'affidamento diretto fino a 40mila euro come consentito dal comma 11, dell'articolo 125 del codice dei contratti, modificato dalla legge 106/2011, lo prevedeva solo fino alla cifra di 20mila euro.
La questione
La verifica, se fosse intervenuto o meno il frazionamento, doveva necessariamente passare attraverso una analisi della prescrizione regolamentare interna che, come detto, consentiva l'affidamento diretto di incarichi attinenti l'ingegneria e l'architettura solo entro i 20mila euro.
Nel parere si evidenzia che in una corretta determinazione della base di gara, la «stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell'importo totale dei servizi, secondo le chiare indicazioni contenute nell'art. 29 del d.lgs. 163/2006» in cui si puntualizza che «nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato».
Secondo l'Authority, come già evidenziato con pregressi pareri resi anche dall'Avcp, per stabilire la normativa applicabile all'affidamento di incarichi di progettazione occorre verificare se gli stessi tecnicamente siano o meno riferiti a un medesimo intervento.
In tale circostanza, ovvero nel caso in cui siano oggettivamente riferibili allo stesso intervento - ed è compito del Rup appurarlo – «l'importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto e devono essere applicate le procedure previste per l'importo totale dei servizi da affidare (ex multis, determinazioni Autorità n. 8/1999, n. 30/2002, n. 2/2002 e deliberazioni n. 26/2012, n. 5/2006, n. 67/2005, n. 153/2004, consultabili sul sito istituzionale)».
Risulta evidente pertanto che ricorrendo la fattispecie appena configurata, ogni tentativo di frazionare gli incarichi scorporandoli in più lotti con conseguente affidamento diretto a trattativa privata non può che sostanziarsi in una “elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente contemplate nella disciplina di settore”. Determinando, evidentemente, l'illegittimità degli atti adottati.
Il cottimo fiduciario
Il valore degli incarichi, quindi, condiziona, sia pur in un ambito di grande semplificazione insita nel sistema del cottimo fiduciario, la disciplina giuridica applicabile. Per gli importi superiori ai 40mila euro, nel cottimo fiduciario, il Rup è tenuto a invitare a presentare la propria offerta economica almeno 5 concorrenti, mentre nell'affidamento diretto per importi al di sotto della soglia predetta, la procedura amministrativa di acquisto si può risolvere in un affidamento diretto senza alcun obbligo di strutturare un autentico procedimento concorsuale.
Nel caso sottoposto all'Authority, l'artificioso frazionamento di incarichi relativi all'attività di accatastamento degli immobili comunali e degli edifici scolastici doveva invece «essere considerata unitariamente ai fini della stima dell'importo totale del relativo incarico da conferire, tenuto conto che si tratta di uno stesso servizio (attività di accatastamento), svolto in relazione ad un complesso unitario di beni (gli edifici comunali, incluse le scuole)».
In definitiva, conclude il parere, senza frazionamento l'importo complessivo degli incarichi era pari a 31mila euro oltre Iva e accessori, pertanto, prevedendo il regolamento comunale la limitata possibilità dell'affidamento diretto solo entro i 20mila euro, il Rup avrebbe dovuto avviare un procedimento di cottimo fiduciario a inviti e quindi strutturare, come visto, una procedura concorsuale ai sensi del primo periodo, comma 11, dell'articolo 125 del codice dei contratti.


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