Imprese e mercato

Farmacie e concorsi straordinari, valanga di ricorsi sui punteggi dei «rurali»

di Ettore Jorio (Università della Calabria)

La giustizia amministrativa è invasa da ricorsi aventi ad oggetto gli intervenuti concorsi straordinari per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e di nuove istituzione perfezionati da tutte le Regioni a mente del D.L. 1/2012. L'oggetto del contendere afferisce principalmente all'attribuzione di punteggio assegnato ai farmacisti rurali, o meglio alla maggiorazione assegnata in loro favore dall'art. 9 della legge 221/1968.

Essa riguardava un benefit di 6.5 da attribuire sino alla concorrenza del maggiore punteggio sancito per l'esercizio professionale che era di 32,5 per candidato, oggi di 35, tale da garantire l'ottenimento agli anzidetti del massimo previsto con il conseguimento di un periodo inferiore a quello prescritto per i farmacisti urbani.

Detto questo, cosa è successo? Da parte dei soliti sconfitti nelle graduatorie si è tentato l'intentabile. Si è supposto di pretendere di assegnare il detto benefit di 6,5, prescindendo dall'anzianità di servizio garante del massimo del punteggio di 35, per ogni componente l'associazione professionale partecipante al concorso. Non solo. Conseguentemente, di potere esuberare il punteggio massimo attribuibile nella graduatoria finale, fissato nell'ordine di 50 punti, a ciascuna associazione professionale che dir si voglia.

Nel decidere i Tar si sono divisi. Alcuni hanno ritenuto applicabile ai casi sottoposti al loro esame la più generosa disciplina. Altri hanno detto no, motivando ampiamente il loro diniego. Il tutto, come era ovvio che fosse, ha finito per ingombrare il Consiglio di Stato, ove stanno maturando le decisioni finali.

Le prime di tutte saranno quelle riguardanti le sentenze pronunciate dai Tar Basilicata e Trento. discusse dalla Terza sezione (pres. Lipari) dei Giudici di Palazzo Spada all'udienza dell'1 febbraio 2018. Due decisioni che saranno, di certo, facilitate dalla pubblicazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3 che ha, tra l'altro, detto la parola fine ai contenziosi in atto. All'art. 16 della stessa, recante «Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche», il legislatore - regolando, per l'appunto, le procedure agonistiche previste dal D.L. 1/2012 - ha sancito che il punteggio massimo da assegnare all'esercizio professionale non potesse in ogni modo essere superiore ai 35 punti, con buona pace per gli «speculatori» del linguaggio spesso improprio del legislatore. Una interpretazione autentica - tale è perché trattasi, nello specifico, di una tipologia concorsuale disciplinata da una legge speciale già produttiva delle previste graduatorie - che ha finalmente scritto la parola fine alle diatribe insorte, produttive di colpevoli ritardi nell'apertura delle rispettive sedi farmaceutiche. Un handicap, questo, che ha costituito la spinta che ha mosso il legislatore ad intervenire, motivando ampiamente nelle relazioni di presentazione dell'emendamento al DDL c.d. Lorenzin, per garantire una corretta interpretazione quindi applicazione della normativa di riferimento.

Quindi, nessuna regalia rispetto alle anzianità sudate, tranne per quel rurale partecipante, in singolo ovvero in gruppo, di godere dei 6,5 (limitatamente alla misura occorrente) solo allorquando il suo esercizio professionale non riuscisse a raggiungere la soglia massima di 35 punti.


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