In parlamento

Agopuntura e omeopatia, ecco il testo unificato

di Red. San.

S
24 Esclusivo per Sanità24

Un salto temporale di due anni. Dopodiché anche agopuntura e omeopatia hanno faticosamente ripreso il loro cammino parlamentare. Dal 1° ottobre 2013, quando si riunì il comitato ristretto, la commissione Igiene e Sanità il 20 ottobre 2015 ha proseguito l’esame congiuto dei vari Ddl sul tema (atti Senato 225, 254, 256, 429 e 768), adottando come testo base lo schema di unificato predisposto dalla relatrice Laura Bianconi (Ncd).

Dodici gli articoli. Previo consenso informato, l’agopuntura può essere esercitata soltanto da laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatraia o in veterinaria, ciascuno per la propria competenza. Mentre la «medicina omeopatica» e le metodiche a essa assimilabili sono esercitabili anche da laureati in farmacia. Entrambe le discipline configurano “atto medico” e sono considerate come «sistemi di diagnosi, di cura e di prevenzione che affiancano la medicina ufficiale». All’articolo 3, la norma che prevede l’istituzione di registri per professionisti esperti, uno per disciplina, presso gli ordiini provinciali. Che dovranno nominare commissioni di esperti per la valutazione dei titoli.

Due commissioni permanenti (in carico triennale) presso il ministero della Salute - i cui esperti saranno nominati da Lungotevere Ripa e dal Miur - promuoveranno e vigileranno sulla «corretta divulgazione delle tematiche sanitarie relative alla disciplina di riferimento nell’ambito di più generali programmi di educazione alla salute»; promuoveranno attività di ricerca sugli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici, anche al fine del riconoscimento di nuove discipline, eprimeranno pareri sull’accreditamento degli enti pubblici e privati di formazione e sui requisiti per il riconoscimento dei titoli accademici e di formazione conseguiti all’estero. Al Miur è affidata la promozione di master universitari o di corsi triennali e la definizione del “pacchetto formativo”. Spetta alle Regioni, ma ha valore nazionale, l’accreditamento dei master universitari e delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti pubblici e privati di formazione.

Stato e Regioni possono individuare nuove discipline complementari, previa valutazione di tipo tecnico-scientifico che «oltre a comprovarne l’efficacia terapeutica, escluda che le competenze della disciplina da istituire siano riconducibili a quelle delle discipline già istituite».


© RIPRODUZIONE RISERVATA