In parlamento

Farmacie, concorrenza: alt alle catene, stretta su incompatibilità e generici subito. Il parere della XII del Senato

Apertura alle società di capitale ma evitando che da questo «possano discendere effetti contrari a quelli perseguiti dal Governo» e introducendo le necessarie misure per escludere «la creazione di posizioni dominanti e condizioni di oligopolio». La soluzione: mantenere un limite numerico esplicito alle farmacie acquisibili. È questa la prima osservazione contenuta nel parere della XII commissione Igiene e Sanità del Senato presentato oggi.

In secondo luogo, si legge nel parere, «è necessario prevedere, secondo termini e requisiti più rigorosi, che il ruolo di direzione della farmacia, e quindi di garanzia del rispetto delle norme deontologiche che presiedono alla dispensazione dei medicinali, sia affidato a un socio farmacista dotato di concreta e comprovata esperienza professionale».

E per le società di gestione di farmacie va prevista l’iscrizione a un albo speciale, con una partecipazione necessariamente maggioritaria di “soci professionisti”.

Cinghia stretta sulle incompatibilità, sull’onda della giurisprudenza costituzionale. Per la XII è necessario stabilire che «la partecipazione alle società titolari della gestione di farmacie non può essere cumulata con l'esercizio di alcuna professione abilitata alla prescrizione di medicinali (sia per uso umano che per uso animale), né con attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica nel settore farmaceutico». Da chiarire se la disciplina vale anche per le farmacie comunali.

Per la possibilità di trasferimento delle farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, nei comuni con meno di 6.600 abitanti, «è necessario il coinvolgimento nella relativa procedura degli enti locali interessati, al fine di assicurare l'equa distribuzione territoriale delle farmacie e l'accessibilità di tutti i cittadini ai servizi da queste resi»;

Sulla liberalizzazione degli orari «è ecessario prevedere che il farmacista, allorquando intenda avvalersi della facoltà di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, debba darne preventiva comunicazione al comune e all'ordine professionale di riferimento, oltre che alla autorità sanitaria competente»

Tenendo conto, come evidenziato dalla Corte Ue che i farmaci non sono merci qualsiasi e le
farmacie «non possono in alcun caso essere trattate alla stregua di una qualsiasi altra rete distributiva di merci, considerata anche la necessità di assicurare la fornitura dei servizi in questione anche nelle aree disagiate e commercialmente poco attrattive (piccoli comuni, zone rurali)».

Infine la Igiene e Sanità invita a una valutazione sull'opportunità «di un complessivo ridisegno legislativo della mission delle parafarmacie» e di una rimeditazione
delle modalità di commercializzazione dei farmaci equivalenti, che dovrebbe essere resa più tempestiva, alla scadenza del brevetto, «nonché della stessa impostazione del prontuario farmaceutico, anche in vista delle ulteriori sfide che il Servizio sanitario nazionale dovrà affrontare riguardo ai farmaci innovativi».


© RIPRODUZIONE RISERVATA