In parlamento

Pene inasprite per falsi medici e dentisti, scatteranno arresto e maxi-multe

di Ernesto Diffidenti

Ha già avuto il via libera del Senato la proposta di legge che inasprisce le sanzioni per il reato penale di esercizio abusivo di una professione sanitaria. Sul testo si è espressa anche la Commissione Giustizia alla Camera e ora il provvedimento attende l’inserimento nell’ordine del giorno per essere discusso dall’Aula di Montecitorio. Un provvedimento atteso da tempo che modifica e inasprisce l’articolo 348 del codice sostituendo la pena alternativa della reclusione o della multa, con la pena congiunta della reclusione e della multa. Vengono così innalzati tanto la reclusione (che passa nel massimo da 6 mesi a 3 anni) quanto la multa (che passa dal massimo di 516 euro al massimo di 50.000 euro). Viene poi aggiunta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna prevedendo la sua trasmissione all’Ordine, albo o registro professionale per l’interdizione dall'attività per un periodo da 1 a 3 anni e scatterà la confisca obbligatoria delle «cose» utilizzate per commettere il delitto.

Pene inasprite, arriva l’omicidio colposo
L’articolo 1 della proposta di legge, insomma, riscrive completamente il codice penale prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha indotto altri all’esercizio abusivo della professione ovvero ha diretto l’attività dei concorrenti nel reato. Addirittura, si punta a inserire un nuovo comma nell’articolo 589 del codice penale, relativo al delitto di omicidio colposo, prevedendo l'applicazione della pena aggravata della reclusione da 3 a 10 anni (già prevista in relazione ad alcune specifiche ipotesi di violazione della disciplina sulla circolazione stradale) quando l’omicidio colposo è causato nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria.
Infine, il provvedimento, sempre nel primo articolo, interviene sul delitto di lesioni personali colpose, di cui all’art. 590 del codice penale, di nuovo per prevedere una pena aggravata quando la lesione grave o gravissima sia cagionata nell'esercizio
abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria.
In particolare se le lesioni sono gravi, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; se le lesioni sono gravissime, la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni.

Le modifiche al testo unico delle leggi sanitarie
L'articolo 2 della proposta modifica il testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265 del 1934) intervenendo sull'art. 123 relativo alla professione di farmacista, sostanzialmente per depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti quando dalla modestà quantità, dalle particolari modalità di conservazione e dall'ammontare complessivo delle riserve sia possibile concretamente escludere che i farmaci siano destinati al commercio; l'illecito è punito in via amministrativa con la sanzione pecuniaria da 1.500 a 3.000 euro.
L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'art. 141 del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l’esercizio abusivo di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie in quanto non in possesso della licenza o dell’attestato di abilitazione richiesti dalla legge. La proposta aumenta l’entità di tale sanzione (da 2.500 a 7.500 euro).

Cosa cambia per i falsi dentisti
Altro articolo che riguarda la sanità è il 4bis che detta una specifica disposizione riguardante il settore professionale odontoiatrico. E' stabilito che “ogni società” del settore debba nominare un direttore sanitario iscritto all’albo da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo assegnatogli e che opererà in via esclusiva, senza poter cumulare altri incarichi. L’art. 4-bis precisa che l’esercizio della professione è esclusiva dei soli possessori dei titoli di abilitazione previsti dalla legge 409/1985 che operano come liberi professionisti o all'interno di società del settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i sopracitati requisiti.


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