In parlamento

Manovra/ Stretta sulla detrazione Iva solo dalle fatture emesse dal 2017

di Benedetto Santacroce

Confermato il termine breve per l'esercizio della detrazione dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi, ma la riforma parte a decorrere dalle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017. L'approvazione da parte della Camera della legge di conversione del Dl 50/2017 (manovrina di primavera) porta, dunque, come novità sullo specifico argomento la previsione di un periodo transitorio che attenua gli effetti sostanziali e operativi di una riforma i cui obiettivi restano ancora non del tutto chiari e i cui risultati in termini antievasione non sembrano di alcun rilievo rispetto al tax gap Iva esistente. La richiesta di aver un effetto differito delle specifiche modifiche era stata sollecitata da queste stesse pagine sin dall'emanazione del Dl 50/2017 ed era stata accolta con sostegno dallo stesso direttore dell'Agenzia in audizione di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato del 4 maggio scorso . Certamente una previsione chiara dell'operatività differita della modifica era attesa e richiesta da tutti e il testo ora approvato che l'accoglie è sicuramente da salutare con favore.
Volendo comprendere meglio il tema e analizzare gli effetti della riforma e delle modifiche appena approvate, si consideri che la previgente normativa stabiliva, all'articolo 19 del Dpr 633/72, che il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato «al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto» e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo; al contrario l'articolo 2 del Dl 50/2017, modificando lo stesso articolo 19, stabilisce che l'esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi «con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
Questa modifica comporta con riferimento al 2017 (prendendo a base il termine di presentazione della dichiarazione Iva al 30 aprile) che l'esercizio al diritto a detrazione si riduce ora a soli quattro mesi dal termine del periodo d'imposta considerato (30 aprile 2018) quando in vigenza della precedente normativa poteva essere esercitato entro 2 anni e 4 mesi dal termine del periodo d'imposta (30 aprile 2020).
Questa situazione con riferimento al futuro ha delle ripercussioni operative di non poco conto specialmente per quanto riguarda le fatture di fine anno che gli operatori riceveranno nel corso dell'anno successivo, in quanto le stesse (in base alla data fattura) dovranno essere registrate nell'anno di ricevimento (ad esempio con riferimento al 2017 se riceviamo le fatture a marzo del 2018 le registreremo nel 2018), ma dovranno partecipare come credito al periodo d'imposta 2017. Ciò avrebbe avuto delle conseguenze devastanti se avesse avuto effetto retroattivo. Infatti, essendo stato approvato il Dl 50/2017 dopo il termine di presentazione della dichiarazione Iva (quest'anno il termine era il 28 febbraio 2017) avrebbe determinato l'impossibilità di esercitare, con modalità ordinarie, il diritto a detrazione di tutte quelle fatture relative al 2015 e 2016 che per varie ragioni non erano state portate in detrazione dal contribuente, obbligando, di fatto, lo stesso a operare un ravvedimento con la presentazione di dichiarazioni integrative.
La modifica apportata dalla Camera esclude questo effetto perverso consentendo di esercitare il diritto a detrazione sorto nel 2015 entro il 30 aprile del 2018 e quello sorto nel 2016 entro il 30 aprile 2019.


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