In parlamento

Ddl Lorenzin, arriva l’area delle professioni socio-sanitarie

di Rosanna Magnano

Più attenzione all’equilibrio di genere e all’effettivo rinnovo generazionale nella rappresentanza all’interno degli organi ordinistici delle professioni sanitarie, quorum più ampio delle assemblee elettorali per la validità del voto (metà degli iscritti e non più un quarto in prima convocazione, un quarto in seconda convocazione) e poi l’istituzione dell’area delle professioni sociosanitarie. Con l’individuazione di nuovi profili professionali e la ricomprensione, all’interno dell’area, di figure preesistenti, come l’assistente sociale - da sempre a cavallo tra i due ambiti sociale e sanitario - l’educatore professionale, sanitario e non, protagonista di un tentativo di riordino con il Ddl Iori-Binetti approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato in prima lettura alla settima commissione. E poi la vera propria new entry del sociologo, che farebbe così il suo debutto in ambito sanitario. Sono queste alcune delle novità approvate dalla Affari sociali della Camera.

Riguardo i vertici ordinistici ad esempio, il Consiglio direttivo di un ordine professionale elegge a maggioranza assoluta presidente, vice presidente, tesoriere e segretario, ma chi ha già svolto tali incarichi potrà essere rieletto non più di una volta.

Con l’istituzione dell’area delle professioni sociosanitarie «per una complessiva tutela della salute intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale», mediante uno o più accordi Stato Regioni sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L’individuazione dei nuovi profili professionali sociosanitari, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute. Gli accordi individuano anche l’ambito di attività dei profili professionali sociosanitari definendo le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. Con un ulteriore accordo sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è poi definito l’ordinamento didattico della formazione dei profili professionali sociosanitari.
I preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, delle professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale sono ricompresi nell’area professionale socio sanitaria istituita modificandone la precedente collocazione normativa.


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