In parlamento

La Affari sociali chiude i lavori sul Ddl Lorenzin, in Aula il 9 ottobre. Il Ddl cannabis parte domani ma slitta a novembre

di Rosanna Magnano

Con un rush finale la Commissione Affari sociali della Camera ha oggi chiuso i lavori sul Ddl Lorenzin, calendarizzato per la discussione in Aula il 9 ottobre. Lo annuncia il presidente della XII Mario Marazziti. «Ora mandiamo il testo definitivo ai pareri delle commissioni - spiega - che avranno bisogno almeno di una settimana, perché si tratta di un provvedimento molto complesso. Se ci sarà bisogno di alcuni ritocchi li recepiremo in una ulteriore seduta di emendamenti. Poi daremo mandato al relatore e il nove ottobre siamo in Aula». Nonostante la XII abbia rispettato la tabella di marcia, si allungano invece i tempi per il Ddl sulla cannabis terapeutica , che parte in Aula domani, ma con un calendario a singhiozzo che lo farà slittare probabilmente a novembre.

Ddl Lorenzin, si chiude?
I cantieri della Affari sociali hanno chiuso i lavori sul Ddl che riscrive le norme su trial clinici, ordini professionali e nuove professioni sanitarie. Approvato un emendamento all’articolo 9 sull’esercizio abusivo della professione sanitaria con una pesante e ben definita griglia di multe fino a 75mila euro e pene detentive fino a cinque anni (si veda testo in coda). Nello stesso emendamento sono previste sanzioni fino a 3mila euro per la conservazione da parte delle farmacie di medicinali scaduti, guasti o imperfetti.

Sul nodo farmacie -parafarmacie si è deciso di prendere un po’ di tempo. «Ho invitato la commissione a ritirare tutti gli emendamenti - spiega Marazziti - per dare modo alle categorie di trovare un accordo, che il comitato ristretto potrà recepire con un emendamento organico». Quindi ci sono due settimane per ricomporre la vecchia querelle approfittando del treno in corsa del Ddl Lorenzin. «Su cinque o sei punti - conclude Marazziti - c’è una sostanziale convergenza. Ma ci sono dettagli complessi da definire. Vedremo se matura l’accordo, poi l’Aula deciderà che fare».

Bocciati invece gli emendamenti che tentavano di riportare nel testo le norme sulla sanità veterinaria stralciate dal Senato a marzo 2016. «Li abbiamo bocciati - spiega Marazziti - non perché riteniamo il tema poco importante ma per rispettare la volontà del Senato e dare al testo la possibilità di essere approvato in questa legislatura. Abbiamo chiesto però al Governo di accogliere un ordine del giorno sull’argomento».

Ddl cannabis: calendario «spezzettato»
Calendario a singhiozzo invece per il Ddl sull’uso terapeutico della cannabis. Per il ddl sulla cannabis terapeutica, spiega Marazziti, «sono giunti tutti i pareri attesi, tranne quello della commissione Bilancio che, come accade in vari casi, sarà presentato direttamente in Aula». Il provvedimento è stato calendarizzato per domani dalla Conferenza dei Capigruppo, ma i lavori potrebbero procedere a singhiozzo. «Il seguito dell’esame - spiega Marazziti - è stato fissato per la prima settimana di novembre». Si tratta di «un calendario spezzettato», osserva Marazziti, ma «ci sono comunque i tempi per l'approvazione della legge entro la Legislatura». «Dopo l'esame della Camera - continua - passerà al Senato. Dall'avvio dell'esame, infatti, il tempo previsto per la sua conclusione in Aula è di un mese. Dunque entro dicembre il provvedimento dovrebbe passare al Senato, dove se non ci sono problematiche dovrebbe essere approvato in tempi brevi». Sul testo che va domani in Aula, conclude, «non ci sono gruppi contrari e c'è un'ampia condivisione. Per alcuni è una briciola rispetto al tema più ampio della legalizzazione, ma anche chi sostiene la liberalizzazione, ha lavorato per l’approvazione del testo sull’uso terapeutico». Quindi salvo imprevisti «politici» non dovrebbero esserci ostacoli.

Esercizio abusivo delle professioni sanitarie: l’emendamento approvato

9.3.(nuova formulazione)

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 348. – (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
  La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
  Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 euro a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».
  2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria».
  2-bis. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».
  2-ter. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».
  2-quater. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».
  2-quinquies. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».
Guerini Giuseppe, D'Incecco Vittoria


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