In parlamento

Finalmente (forse) liberalizzato nel Recovery il lavoro dei pensionati

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

La pubblica amministrazione riapre le porte agli incarichi retribuiti per i pensionati. Si tratta di un emendamento al Recovery che dovrebbe essere approvato (salvo sorprese) oggi e interviene sulla spending review del governo Monti del 2012.
Con l'approvazione di questo emendamento, a firma Cortellazzo (Forza Italia), i pensionati potrebbero tornare a essere pagati come dirigenti pubblici. Ma non solo: con questo sblocco, il ministero dell'Economia avrebbe anche la possibilità di dare il via a 50 assunzioni direttamente dalle graduatorie e senza seguire le procedure di mobilità, mentre l'Enit, l'Ente del turismo, potrà attivare 120 contratti a tempo determinato per 24 mesi.
Con la Riforma della Pubblica Amministrazione era stata rivista l’applicabilità dei divieti di attribuzione a soggetti collocati in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni.
Il decreto legge sulla spending review (articolo 5, co. 9 del Dl 95/2012 successivamente modificato dal decreto legge sulla riforma della PA, il Dl 90/2014) aveva introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Ai sensi di tali disposizioni i soggetti destinatari di tale divieto sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).
In sostanza, si era voluto evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico fosse utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o comunque per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, e di agevolare il ricambio e ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In deroga a questa regola, è presente nel sistema una eccezione consistente nella gratuità dell'incarico. Più precisamente, nel caso in cui gli incarichi predetti vengano conferiti all'interessato a titolo gratuito il divieto viene meno e il lavoratore può accettare l'incarico senza alcun limite. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi (ferma restando la gratuità), la durata del predetto incarico però non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Mentre gli incarichi di studio, consulenza o di cariche in organi di governo delle amministrazioni in parola possono essere concessi anche per una durata superiore ad un anno.
A tal proposito va evidenziato che lo stesso Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione era intervenuto con due circolari interpretative (rispettivamente circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 e circolare n. 4 del 10 novembre 2015), nelle quali aveva specificato, da un lato, che il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'altro, che le cariche in organi di governo delle predette amministrazioni comprendono quelle cariche che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione dell'ente interessato e dei relativi enti controllati.
La Funzione Pubblica aveva però chiarito che sono esclusi dal divieto gli incarichi di docenza, quindi anche i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, gli incarichi di ricerca ( che non comportino l'assunzione di qualifiche direttive ), lo svolgimento di attività legale o sanitaria ( che sia comunque svolta al di fuori dell'attività di studio o di consulenza ), la nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti, gli incarichi in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, gli incarichi degli amministratori straordinari, gli incarichi negli organi di controllo (es. collegio sindacale, comitati dei revisori. In tali circostanze, pertanto, la pubblica amministrazione può conferire l'incarico, secondo le regole di volta in volta previste per la selezione del contraente, senza l'applicazione dei vincoli appena citati.


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