In parlamento

Cure palliative, via libera del Senato all'emendamento Trizzino nel Dl Sostegni bis

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24 Esclusivo per Sanità24

«Oggi possiamo finalmente affermare che le cure palliative nel nostro Paese sono diventate davvero un diritto». Lo afferma Giorgio Trizzino, deputato del gruppo Misto. «Anche il Senato - spiega- ha votato ad ampia maggioranza il Ddl n. 73 "Sostegni bis" che contiene l'emendamento da me presentato. Così dopo oltre 11 anni dall'approvazione della legge 38, si conclude un percorso normativo molto articolato che consente la piena attuazione delle reti di cure palliative su tutto il territorio nazionale. Un emendamento con quattro commi che stabiliscono che, in coerenza con quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza, il ministero della Salute, previa istruttoria dell'Agenas che dovrà essere conclusa entro il 30 dicembre 2021, dovrà effettuare una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome e elaborare un programma triennale per l'attuazione della legge 38 in modo da garantire, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione delle cure palliative su tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi.
In questi ultimi due anni Governo e Parlamento hanno saputo operare in stretta sinergia per tutelare il diritto alle cure palliative. L'istituzione della scuola di specializzazione in medicina palliativa e quest'ultimo provvedimento, che completa il percorso di attuazione delle reti, sono testimonianza del fatto che su temi come quello della tutela dei diritti del fine vita è possibile trovare l'unanime convergenza da parte della politica.

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Articolo 35
comma 2-bis
In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa istruttoria dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38,al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l’uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L’attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall’anno 2013, dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.2-ter.Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell’AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.2-quater All’attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.


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