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Dl Semplificazioni: il credito d’imposta si applica a tutte le spese di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini

di Riccardo Di Salvo e Alberto Santi*

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24 Esclusivo per Sanità24

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini si applica a tutte le attività del settore farmaceutico e non solo a quelle che si riferiscono a nuovi medicinali. È questa la principale novità contenuta nel decreto “semplificazioni fiscali” D.L. n. 73/2022, convertito dalla Legge n. 122/2022, per effetto della quale potrebbe finalmente sbloccarsi una misura agevolativa rimasta sostanzialmente sulla carta da oltre un anno.

Il credito d’imposta
L’art. 31 del D.L. n. 73/2021 ha introdotto un bonus fiscale ad hoc per le attività innovative su farmaci e vaccini, con una dotazione pari a 787,3 milioni di euro. Sinora, però, l’agevolazione era prevista solo per la ricerca su “nuovi” prodotti.Il credito d’imposta in esame, in particolare, spetta nella misura del 20% dei costi sostenuti tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2030 ed entro l’importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.

L’agevolazione è commisurata alle spese sostenute per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità. Il suo utilizzo avviene in compensazione di debiti fiscali o contributivi, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione e non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Le novità del decreto “semplificazioni”
Il D.L. n. 73/2022 prevede due novità di assoluto rilievo. La prima dispone la soppressione della limitazione del riferimento ai farmaci “nuovi”, estendendo l’ambito applicativo del credito d’imposta in disamina alle spese di ricerca e sviluppo relative a tutte le tipologie di farmaci, ivi compresi i vaccini. Come precisato nella relazione al decreto, la modifica si è resa necessaria per tener conto che “l’intera attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico è sempre innovativa, indipendentemente dal fatto che il farmaco sia di prima produzione”.

La seconda novità prevede il rinvio, per l’individuazione delle attività di ricerca e sviluppo elegibili, a quanto contenuto nell’articolo 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020. Nello specifico, risultano perciò ammissibili esclusivamente le attività rientranti nella categoria della ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come definite nel medesimo decreto.

È opportuno sottolineare che, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica, al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.

Un ulteriore elemento da evidenziare risiede nella circostanza che si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua l’obiettivo sopra richiamato, anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto, o non sia pienamente realizzato.

Da ultimo, si ricorda che in base al comma 3, dell’art. 31, del D.L. n. 73/2021, il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

* Pirola Pennuto Zei & Associati
Medical & Pharma Industry


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