Lavoro e Professione

Funzione pubblica: i paletti al «tempo determinato»

Contratti a tempo determinato uguali per tutti (dal punto di vista delle regole) nella pubblica amministrazione come nel settore privato. E applicazione omogenea per il personale della Pa delle previsioni del Dlgs 165/2001 quando fa riferimento alla regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e della legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Arriva al Comitato di settore sanitario la bozza di atto di indirizzo per il contratto quadro sulla disciplina del tempo determinato, messo a punto dalla Funzione pubblica. E il Comitato di settore, alla luce del fatto che il decreto Balduzzi esclude per la sanità la disciplina specifica da quelle utili per l'assunzione nel Ssn, si dichiara disposnibile a un «parere favorevole» purché l'accordo serva a disciplinare e tutelare situazioni particolari relative a specifici settori (momentanea criticità operativa, necessità di garantire continuità dei servizi ecc.), a definire le «esigenze temporanee ed eccezionali di carattere tecnico od organizzativo e produttivo in grado di legittimare il ricorso a questo tipo di contratti, a garantire una formazione sufficiente e adeguata secondo le previsioni della legge che regola il tempo determinato.

Secondo l'atto di indirizzo il contratto-quadro dovrà individuare, anche in misura non uniforme, i limiti quantitativi di utilizzo del tempo determinato.

Ferma restando la non applicabilità nel settore pubblico del contratto senza causa, secondo la Funzione pubblica si possono prevedere casi in cui non richiedere «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro» se l'assunzione a tempo determinato avviene nell'ambito di uno specifico processo organizzativo: avvio di una nuova attività; lancio di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o proroga di un contributo finanziario consistente, nel limite 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ente.

I vincoli che l'atto di indirizzo fissa riguardano per le deroghe la rispondenza comunque alle prescrizioni di legge. Non si potrà nemmeno intervenire con le varie previsioni su materie che non riguardano i contratti e comunque quelli a tempo determinato devono essere previsti solo in casi eccezionali e per esigenze temporanee. Esigenze che saranno indicate solo dalle amministrazioni in cui i contratti si sono resi necessari, il cui contingente massimo sarà indicato negli accordi nazionali.
Infine, non possono essere disciplinate forme di stabilizzazione o trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato.

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