Lavoro e Professione

Corte costituzionale: per maturare il diritto alla pensione i medici dipendenti possono restare in servizio fino a 70 anni

Con la sentenza n. 33 del 6 febbraio (depositata oggi, 6 marzo 2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria ) , e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale ) nel testo vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , ( che prevede il mantenimento in servizio sino a 70 anni per raggiungere il massimo contributivo ), nella parte in cui non consentiva al personale sanitario, che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non avesse ancora compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

Tale condizione è basata sulla necessità di garantire il trattamento pensionistico a coloro che non avessero potuto raggiungere la contribuzione minima per il suo conseguimento.

I riferimenti normativi che avevano consentito di estendere – attraverso la deroga ai limiti di età – la protezione costituzionale del minimo pensionistico ai settanta anni erano stati individuati sia nell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 sia nell'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 Il primo articolo – con riguardo al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato – dopo aver unificato a sessantacinque anni il limite d'età pensionabile riducendolo dai settanta anni precedentemente previsti, contemplava, solo per gli appartenenti a dette categorie di personale in servizio prima del 1° ottobre 1974, la possibilità di permanenza in servizio fino al settantesimo anno ove, al compimento del sessantacinquesimo, non fosse stata ancora raggiunta l'anzianità contributiva necessaria per il minimo della pensione.

Il secondo articolo conteneva analoga previsione a favore di tutti i dirigenti civili dello Stato. In quel contesto la Corte costituzionale aveva affermato che tali disposizioni di legge denotavano la tendenza ad innalzare la soglia di deroga.

Adesso viene ribadita tale condizione di miglior favore anche per i medici dipendenti (C. T.).