Lavoro e professione

ESCLUSIVA Cambia la deontologia medica: ecco il nuovo Codice della FnomCeo

di Barbara Gobbi

La deontologia medica è pronta per l'ennesima revisione: il 16-17 maggio, il Codice datato 2006 andrà definitivamente in soffitta e il Consiglio nazionale FnomCeo varerà il nuovo Codice che lo sostituirà. Fino all'ultimo tuttavia sarà possibile apportare modifiche, sulla base delle osservazioni che società scientifiche e sindacati esprimeranno il 4-5 aprile sempre a Torino e degli ulteriori emendamenti che i presidenti locali potranno inviare fino al 28 dello stesso mese.

L'ultima versione del nuovo Codice - anticipata in esclusiva su Il Sole-24 Ore Sanità n. 11/2014 - tiene conto del lavoro svolto dalla Consulta deontologica e degli emendamenti inviati dagli OmCeo provinciali.

Quattro gli articoli in più. E le novità riguardano la medicina potenziativa ed estetica, la medicina militare, le tecnologie informatiche e l'innovazione e l'organizzazione sanitaria. Se cybermedicina, medicina con le stellette, hi-tech e aziendalizzazione sono titoli che insieme ad altri meritavano un approfondimento a parte, visto anche il dibattito che li ha accompagnati, del nuovo Codice è doveroso ricordare innanzitutto l'introduzione del concetto di "persona".

Persona che non è più né soltanto paziente, né soltanto cittadino-individuo, ma che va riguardata nella sua interezza di soggetto portatore di diritti, capace di autodeterminarsi e di partecipare attivamente alla relazione terapeutica, fuori dal ruolo passivo cui era relegato appena una manciata d'anni fa. La "persona" o "persona assistita" prescinde dalla carta d'identità o dal passaporto e in quanto inserita in un contesto socio-economico, nonché ambientale, andrà guardata dal medico e dalle strutture sanitarie.

Poiché tema chiama tema, la responsabilizzazione del camice bianco nei confronti dell'ambiente gli impone, in un'ottica globale, di partecipare all'attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione, di contrasto alle disuguaglianze di salute e anche di promuovere stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio.

E - passando a tutt'altro concetto di rischio - sul clinical risk management entra più nel dettaglio la nuova versione dell'articolo 14, dedicato a "Prevenzione e gestione degli eventi avversi e sicurezza delle cure". Il medico è tenuto a promuovere le più idonee condizioni di sicurezza contribuendo con: «L'adesione alle buone pratiche cliniche, l'attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause; lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure; la rilevazione, segnalazione e valutazione di eventi-sentinella, errori, "quasi-errori" ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni coinvolte».

Il «primum non nocere» richiesto da Ippocrate è più che mai attuale e va riempito di contenuti concreti, che passano anche per un adeguato flusso informatico. Informazioni che sempre più vanno condivise, nel pieno rispetto del consenso informato e della privacy, nei Pdta, i percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali che implicano l'integrazione professionale e lo scambio e la messa in rete delle competenze. E qui il nuovo Codice fa "esplodere" il vecchio articolo 66 ("Rapporto con le altre professioni sanitarie"). Sta al medico, protagonista delle scelte di cura, adoperarsi «per favorire la collaborazione, la condivisione e l'integrazione fra tutti i professionisti coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità». E sta ancora al medico sostenere la formazione interprofessionale, per lo sviluppo delle «distinte competenze tecniche e non tecniche», il miglioramento delle organizzazioni e la valutazione integrata dei processi e degli esiti, l'ottimizzazione della comunicazione e l'osservanza dei princìpi deontologici comuni.

Un compito non da poco, che parte dal presupposto del "lifelong learning", in molte realtà ancora lontano dall'essere assimilato. Così come, e qui si entra in tutt'altro campo, il concetto del controllo del dolore: dal momento che l'ippocratico «sedare dolorem» pare non essere ancora del tutto recepito, l'articolo 16 ("Trattamenti diagnostico-terapeutici non proporzionati") ricorda al medico il dovere di astenersi dall'intraprendere o insistere in trattamenti diagnostico-terapeutici «non proporzionati» e che - al contrario - «il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento proporzionato».
Infine, una nota doverosa sul consenso informato e le direttive anticipate:

il Codice 2014 ne precisa contenuti e valore, confermandone «la libertà e la consapevolezza della scelta sui trattamenti diagnostico-terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuale».

LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SU IL SOLE-24 ORE SANITA' N. 11/2014