Lavoro e professione
Sofferenza e danno biologico: servono nuovi parametri medicolegali
di Carmelo Galipò (presidente dell’Accademia della Medicina legale) e Enrico Pedoja (segretario della Società Medicolegale Triveneta)
La recente Sentenza della Corte Costituzionale (n. 235/2014) ha confermato i presupposti giuridici e legislativi identificativi del danno biologico inteso come «lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica che esplica incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato».
La Consulta ha altresì affermato che il danno morale relativo all'ambito di applicazione della legge in oggetto non può trovare voce autonoma di risarcimento - unitario - del danno biologico, in quanto esso «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente».
Tale principio applicativo, ove finalizzato a una integrale stima monetaria del danno biologico di interesse normativo, condizionerebbe il risarcimento della sola componente “menomativa”, cioè l'invalidità permanente biologica, stante la carenza di un correlato parametro tecnico idoneo a definire anche la componente di “sofferenza” intrinseca correlabile alle variabili intrinseche di una determinata lesione e menomazione sulle attività quotidiane di qualsiasi danneggiato, col rischio di risarcire in maniera uguale danni biologici quantitativamente simili, ma qualitativamente difformi.
Gli effetti della sentenza sulla medicina legale
La questione di interesse medicolegale diventa di ordine metodologico e applicativo in quanto, allorché non vi sia più la possibilità da parte del Giudice di effettuare una autonoma valutazione del danno morale, la stima della componente relativa alla “sofferenza intrinseca” diventa, di fatto, ulteriore elemento costitutivo della stima “medicolegale” del danno alla persona, tale da richiedere - allo stato – indicazioni tecniche integranti i parametri dei barèmes di legge.
E', infatti, evidente che il rapporto tecnico tra “lesione/menomazione” e “sofferenza intrinseca”, ad esse correlata, condiziona una inevitabile revisione del concetto medicolegale di “danno biologico di lieve entità suscettibile di accertamento medicolegale”, rispetto ai presupposti normativi di “lesione e menomazione di lieve entità”, rendendo inapplicabili gli stessi barèmes di legge, basati solo su “variabili” di disfunzionalità organica e anatomica.
In sintesi, l'avvento della Sentenza n. 235/2014 della Corte Costituzionale in tema di liquidazione del danno di lieve entità ex art. 139 del DL 209/2005 condiziona un'attenta riflessione e rivisitazione medico giuridica del concetto di danno biologico di lieve entità.
Nelle tabella escluso il danno biologico
La Consulta, infatti, ha chiaramente sancito che la componente “sofferenza” è parte integrante del danno biologico, negando l'autonoma sussistenza del danno morale, ma non ha chiarito su quale parametro tecnico debba ancorarsi di fatto tale riscontro, posto che il Barème di legge in vigore, valutando esclusivamente la componente “menomativa” (invalidità permanente biologica), non determina quale sia la correlata componente del “danno biologico”, concernente la correlata sofferenza connessa a quella determinata menomazione.
Ciò rappresenta chiaramente una evidente incongruità applicativa delle attuali tabelle di Legge, che risultano di fatto inidonee a offrire al Giudice un parametro tecnico adeguato a definire l'effettivo danno biologico risarcibile, costituito sia dalla componente menomativa, sia dalla correlata generica sofferenza ad essa connessa.
Detta componente (generica sofferenza intrinseca ad ogni danneggiato portatore di una determinata ed accertata invalidità permanente biologica) diventa quindi una variabile medico legale, che – come tale – prevede una determinazione di natura tecnica e non Giuridica, risultando quindi inapplicabili i limiti indicati per il terzo comma dell'art. 139 ove l'ipotesi di danno fa riferimento esclusivamente a personali condizioni soggettive del danneggiato, che – trattandosi di “sofferernza peculiare del leso, ovvero di “ sofferenza specifica/ danneggiato correlata” -, non è la variabile di sofferenza generica direttamente connessa alla condizione lesiva e menomativa accertata dal medico legale.
Le proposte della Società medicolegale del Triveneto
Il presente problema valutativo era già stato affrontato e definito da tempo nel contesto dell'entourage specialistico medicolegale Triveneto. L'esigenza di una integrazione “qualitativa” dei parametri tecnici medicolegali è sostanzialmente emersa dopo l'emanazione dei principi espressi dalle Sentenze della Cassazione c.d. di San Martino (Cass., S.U., n. 26972/2008; Cass., S.U., n. 26973/2008; Cass., S.U., n. 26974/2008; Cass., S.U., n.26975/2008) che hanno sancito l'unitarietà e integralità del danno biologico nei suoi vari aspetti costitutivi.
In tale ottica, è stata elaborata, condivisa in seno alla Società Medicolegale Triveneta e infine largamente applicata, una metodologia medicolegale ritenuta idonea a “qualificare” la “componente di sofferenza intrinseca” correlata a un determinato evento lesivo, al suo decorso e alla menomazione.
Il metodo, oggettivamente apprezzato dagli operatori, e soprattutto dalla maggior parte dei Giudici, ha consentito l'inserimento della valutazione di tale parametro tecnico nel quesito istruttorio dei procedimenti civili, ivi compresi i procedimenti avanti ai Giudici di Pace per le cause di lesioni di lieve entità nei contenziosi di risarcimento del danno da rc auto, favorendo il contraddittorio tecnico tra le Parti anche su tali aspetti del danno e consentendo al Giudice di acquisire elementi conoscitivi medicolegali - sottoposti a contraddittorio - idonei a motivare, in sentenza, la componente risarcitoria del danno biologico per la sofferenza intrinseca del danno morale.
I nuovi parametri qualitativi
La tecnica valutativa, distinta tra fase di malattia e stato di menomazione, prevede l'applicazione di parametri qualitativi che, integrati tra loro, consentono di determinare il complessivo livello di sofferenza intrinseca concretizzatosi nel leso nella fase di malattia e distintamente il complessivo livello di sofferenza residuato in rapporto ad un determinato stato menomativo. Ne derivano parametri qualitativi (soggetti a contraddittorio tecnico tra le Parti) che consentono al Magistrato di personalizzare motivatamente la quota “base” del danno, derivante dalla stima della sola invalidità permanente generica biologica.
La diffusione del metodo e l'interpretazione dei dati raccolti hanno consentito di stabilire una netta distinzione tra il concetto di “lesione/menomazione biologica di lieve entità” ed effettivo “danno biologico di lieve entità”.
In conclusione, allo stato appare inevitabile – in osservanza ai principi Costituzionali e anche in previsione di una prossima revisione della normativa (DDL Concorrenza) – una modifica del Barème di Legge delle cosiddette “micro” ( art 139 dl 209/2005) al fine di ottenere parametri completi per la definizione integrale medicolegale del danno biologico di lieve entità, come tali idonei a consentire il giusto il risarcimento del danno, evitando sperequazioni risarcitorie della componente base del risarcimento.
In previsione di una possibile integrazione tecnica medicolegale della componente “sofferenza menomazione correlata”, sulla scorta dell'esperienza pluriennale acquisita nelle regioni del triveneto, è stata elaborata una tabella del danno biologico di lieve entità che meglio definisce il danno non patrimoniale base risarcibile, ferma restando la possibilità di personalizzazione (prevista dal terzo comma dell'articolo 139 dlsg 209/2005 secondo i criteri espressi dalla Consulta).
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