Lavoro e professione

Orari di lavoro, Anaao: «Le norme Ue sui riposi si applicano anche agli specializzandi». Indagine on line per stanare le irregolarità

di Rosanna Magnano

Anche per i medici specializzandi valgono le stesse disposizioni in materia di riposo minimo previste dalla direttiva Ue per i lavoratori in generale. Lo chiarisce un parere dell’avvocato Francesco Mantovani, consulente legale di Anaao Assomed. In futuro, fa sapere il sindacato, l’argomento sarà affrontato da Anaao giovani con una survey on line (che dovrebbe partire a gennaio) rivolta a tutti gli specializzandi. Obiettivo dell’iniziativa è di far emergere situazioni di non conformità.

«In origine, i medici specializzandi - si legge nella nota dell’esperto - erano espressamente esclusi dal campo di applicazio-ne della direttiva 93/104/CE. Tale direttiva è stata tuttavia modificata dalla direttiva 2000/34/CE che ha esteso il campo di applicazione della direttiva al fine di comprendere i medici specializzandi; tale requisito doveva essere trasposto nel diritto nazionale al più tardi entro il 31.08.2004. Pertanto, alla luce della direttiva comunitaria in esame, per effetto della primazia del diritto comunitario sul diritto interno, le disposizioni in materia di riposo minimo contenute nella medesima direttiva, si applicano ai medici specializzandi allo stesso modo dei lavoratori in generale».

Il che significa che anche per i camici bianchi in formazione vale la regola sul periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore, e un periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di 7 giorni.

E sulle deroghe, secondo la direttiva «sono possibili nelle attività che necessitano di continuità nel servizio quali gli ospedali, anche per quanto riguarda i medici specializzandi, a condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi periodi di riposo equivalenti di compensazione. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa Jaeger (causa C-151/02), il riposo compensativo deve essere immediatamente successivo al periodo di lavoro interessato».


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