Lavoro e professione

Medicina generale, ecco la bozza di Convenzione che la Sisac presenterà ai sindacati

di Barbara Gobbi

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24 Esclusivo per Sanità24

Esclusiva. L’appuntamento è per il 15 giugno. Quella la data in cui il coordinatore della Sisac Vincenzo Pomo presenterà ufficialmente ai sindacati l’“Ipotesi di Acn per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale”. La Convenzione, insomma. Che scaturisce in prima battuta dalla legge Balduzzi (la 189/2012) che ha previsto l’istituzione ufficiale delle Aft (Aggregazioni funzionali territoriali) e delle Uccp (Unità complesse di cure primarie) e i conseguenti obblighi per i Mmg, tenuti ad aderire alle nuove forme organizzative e al sistema informativo regionale e nazionale. In seconda battuta, il testo guarda all’articolo 5 del Patto per la salute 2014-2016, che della “Balduzzi” era naturale continuazione, per precisare che «la natura del collegamento tra Aft e Uccp dev’essere di tipo funzionale e che la Uccp è parte fondamentale e integrante del distretto». Una volta istituite dalle Regioni, Aft e Uccp sostituiranno tutte le forme organizzative e associative esistenti.
Per la parte economica - «maggiore consistenza da attribuire alla parte variabile del compenso» - e per il quadro sanzionatorio - per il quale si prevede «un più adeguato approccio», infine, le fonti sono il Dlgs 150/2009 e le leggi Finanziarie 111/ 2011 e 135/ 2012.

Tra le novità sancite nelle 127 pagine della bozza di Accordo, la creazione del ruolo unico di cure primarie (attività a ciclo di scelta e su base oraria) dove confluiranno i medici dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale. In un contensto di profonda rivoluzione delle cure sul territorio, ferme ancora oggi all’Acn del 2005, il medico di medicina generale «esercita un’attività libero-professionale operante in regime di parasubordinazionenell’ambito del Ssn per il perseguimento delle finalità dello stesso Ssn».
Altra innovazione, quella continuità h16 che tante polemiche continua a suscitare nel dibattito tra sindacati, Regioni e ministero. A disciplinare l’integrazione oraria nell’ambito del ruolo unico è l’articolo 39 della bozza di Acn: il medico di cure primarie a rapporto orario supporta e integra l’attività dei medici a ciclo di scelta e fornisce prestazioni ambulatoriali e domiciliari nella fascia oraria 8-24. L’attività a tutta la popolazione di riferimento, inclusa quella in età pediatrica, è modulata nelle ore notturne dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24 e nei festivi e il sabato dalle 8 alle 24. Mentre in particolari situazioni «l’azienda valuta l’attivazione del servizio di continuità assistenziale in ulteriori fasce orarie».

Nei 9 allegati al testo, l’attribuzione dei punteggi ai titoli per la formazione della graduatoria regionale, il codice di comportamento dei mmg, le sanzioni disciplinari, la regolamentazione del diritto di sciopero, le prestazioni aggiuntive con il nomenclatore tariffario, l’assistenza domiciliare ai soggetti “non ambulabili”, l’Adi, le linee guida per i corsi di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale e le modalità di calcolo della trattenuta media valida ai fini della rappresentatività sindacale.


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