Lavoro e professione

Così la legge sul «risk» ha rivoluzionato la responsabilità sanitaria

di Federico Lanciani (direttore AmTrust Italia), Leonardo Martinelli (direttore Sinistri di AmTrust Italia), Emanuele Patrini (Risk Management Officer di AmTrust Italia)

La nuova legge sulla responsabilità professionale esprime chiaramente, a partire dai titoli dei 18 articoli di cui si compone, la volontà del legislatore di produrre importanti cambiamenti nei rapporti intercorrenti tra medico, paziente e struttura ospedaliera.
Dopo molti anni di attesa, il legislatore si propone di garantire la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute attraverso due punti cardine: aumentare le garanzie e le tutele per gli esercenti le professioni sanitarie e assicurare al paziente la possibilità di essere risarcito, in seguito ad eventuali danni subiti, in tempi brevi e certi.
La stesura di questo articolato ha richiesto circa tre anni e mezzo di lavori ed è frutto non solo del dibattito parlamentare, ma anche del recepimento di numerosi indirizzi giurisprudenziali succedutisi nel tempo.

Lo scenario relativo all’assicurabilità della responsabilità sanitaria è stato segnato da alcuni provvedimenti normativi che hanno, in parte, anticipato i contenuti di questo nuovo disegno di legge; va infatti ricordato il Decreto Balduzzi, il cui art. 3 rinviava ad un successivo Dpr «al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitari» la regolamentazione delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie.
Già all'epoca questo decreto avrebbe dovuto prevedere:
• l’istituzione di un Fondo di Garanzia;
• un massimale minimo di un milione;
• una copertura assicurativa con clausola di tipo “claims-made”, garanzia pregressa e ultrattività della copertura di almeno 10 anni in caso di cessazione dell'attività professionale del sanitario.
È quindi evidente quanto una riforma della normativa fosse necessaria, e come questa sia nata attraverso una elaborata e travagliata traiettoria normativa, stratificata nel tempo. A latere di ciò va inoltre ricordato come l'ambito della Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie sia stata oggetto -più di ogni altra Responsabilità civile- di numerosi interventi della giurisprudenza.
Ancora oggi, nell'ambito del danno complessivo alla persona, la vastità delle interpretazioni giurisprudenziali rende difficile elaborare parametri certi per valutare l'ampiezza dei rischi e quindi calcolare adeguatamente i premi.

La nuova legge, dunque, riordina la materia con l'obiettivo di:
• tutelare il paziente, il vero danneggiato dai casi di malasanità; attualmente, posta l'incertezza legislativa, la difformità di giudizio nei Tribunali e, soprattutto, i tempi biblici per addivenire ad una sentenza definitiva, un vero ristoro dei danni deve attendere periodi che spaziano dai 5 ai 10 anni
• tutelare il medico, sempre più aggredito in sede penale, civile e dalla Corte dei Conti, per conseguenze dannose che seguono l'esercizio di una professione che, per propria natura, non può garantire a nessuno certezza di risultato
• tutelare il patrimonio dello Stato, che oggi spende circa 10 miliardi di € all'anno a causa del massimo ricorso alla c.d. “medicina difensiva”
• porre regole certe per la copertura del rischio, da applicarsi in modo uniforme in tutto il Paese, tramite il meccanismo dell'obbligo di assicurazione
• attivare una serie di Tutele istituzionali quali la creazione di un Fondo di Garanzia, il recupero della figura del Difensore Civico quale Garante della qualità dei servizi e del rapporto fra cittadino e struttura sanitaria, la vigilanza da parte dell'organo di controllo delle compagnie assicurative (Ivass) ecc.

Quali sono le principali novità introdotte dalla legge? Il dato rivoluzionario della legge è il cambiamento del concetto di responsabilità per il personale sanitario dipendente per il quale la responsabilità, da contrattuale, diventa extracontrattuale. Si riduce, così, il termine di prescrizione da 10 a 5 anni, e si inverte l'onore della prova. Ovvero, non sarà più il personale sanitario a dover dimostrare la propria diligenza professionale, bensì un eventuale danno dovrà essere provato da chi ne farà richiesta.
Per quanto concerne la responsabilità penale, con l'introduzione dell'art. 590-ter., il personale sanitario non risponderà per colpa grave se si sarà attenuto alle linee guida validate dalla apposita commissione istituita dal ministero della Salute.
Viene introdotto l'obbligo per tutte le strutture sanitarie di attivare un sistema di risk management, finalizzato ad incidere sui rischi correlati all'attività sanitaria con conseguente minore esposizione dei pazienti.
Altri punti salienti sono l'introduzione dell'obbligo di tentativo di conciliazione prima di instaurare un giudizio, che include tutte le parti interessate, incluse le assicurazioni, e la possibilità per il danneggiato di avanzare richiesta di risarcimento direttamente alla compagnia assicuratrice.

Il testo normativo licenziato dal Parlamento presenta inoltre alcune criticità, note ed individuate negli emendamenti proposti in Senato. Il desiderio, o forse la necessità, di portare a compimento una riforma organica ha sicuramente prevalso sulla sistemazione di queste criticità, che dovranno essere oggetto di ulteriori approfondite analisi e correzioni, attraverso i decreti attuativi.
Ad oggi riteniamo che sia stato compiuto un passo significativo in questa direzione, con l'introduzione di novità di grande importanza e rilevanza e attendiamo di conoscere meglio i parametri con cui saremo chiamati a confrontarci. In questo particolare segmento di mercato da cui le principali compagnie assicurative si sono progressivamente allontanate poiché scoraggiate dalla crescente esposizione ai rischi ed ai continui cambiamenti, anche normativi, propri di questo specifico ramo danni, AmTrust ha saputo mantenere, sviluppare e garantire nel tempo significativi livelli di tutela; forti della nostra esperienza di specialist sul mercato italiano e consci delle sue peculiarità, stiamo elaborando futuri servizi e soluzioni assicurative che recepiranno appieno i cambiamenti introdotti dal nuovo quadro normativo di riferimento.


© RIPRODUZIONE RISERVATA